Con la recente sentenza n. 73 del 2 aprile 2014 la Corte costituzionale è intervenuta su un aspetto specifico della disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato: quello relativo all’inammissibilità di quest’ultimo in relazione alle controversie in materia di pubblico impiego c.d. contrattualizzato. Infatti, come è noto, l'art. 7, comma 8, cod. proc. amm. prevede che il sopraindicato rimedio straordinario è ammesso solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. L’introduzione di tale norma trova la sua giustificazione essenzialmente nel fatto che la l. n. 69/2009, avendo attribuito carattere vincolante al parere reso dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso straordinario, di fatto ha determinato l’assimilazione di tale parere ad una decisione avente natura giurisdizionale (v. infra), con la conseguente necessità della previsione di una norma (quella, appunto, di cui all’art. 7, comma 8, cod. proc. amm.), che – prendendo atto della situazione creatasi – enunciasse il sopraindicato principio. In altri termini, poiché il ricorso straordinario è stato ricondotto nell’ambito della giurisdizione amministrativa e poiché non si può concepire una decisione avente natura giurisdizionale in materie diverse da quelle di pertinenza della giurisdizione amministrativa, era inevitabile che il codice del processo amministrativo si adeguasse ad una situazione nei fatti già esistente. Da ciò si desume che la norma di cui all’art. 7, comma 8, cod. proc. amm. non può considerarsi dotata di carattere innovativo ma meramente ricognitivo rispetto alla l. n. 69/2009. Non appare, quindi, condivisibile l’orientamento dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, la quale con il parere 22 febbraio 2011 n. 808 – mancando una disposizione transitoria sia sui limiti applicativi della nuova normativa sia sulla disciplina applicabile ai ricorsi straordinari proposti in data anteriore alla vigenza del cod. proc. amm. – ha escluso, sulla base della ritenuta natura innovativa dell’art. 7, il carattere retroattivo di tale norma e, conseguentemente, la sua applicabilità ai ricorsi straordinari proposti prima dell’entrata in vigore del codice. In senso contrario, però, si può fondatamente sostenere che, per risolvere il problema legato alla qualificazione del succitato carattere innovativo o ricognitivo, si deve fare riferimento alla... (segue)
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