Quello dei rapporti tra emergenza e diritto pubblico è un tema che ha tenuto sempre viva la riflessione della scienza pubblicistica, sia in ragione del difficile inquadramento degli atti extra ordinem adottati dagli organi di governo per far fronte, appunto, alle situazioni emergenziali, sia, più in generale, per la compatibilità di tali atti con i principi generali del nostro ordinamento, primi fra tutti i principi di legalità e di separazione dei poteri. Com’è noto, il fenomeno dell’emergenza ha accompagnato lo sviluppo degli ordinamenti giuridici sin dall’antichità; tuttavia, è un dato incontrovertibile che negli ultimi anni il ricorso al diritto dell’emergenza si sia diffuso a tal punto da diventare un vero e proprio modello alternativo di amministrazione pubblica: originariamente pensati e concepiti come inscindibilmente connessi all’esigenza di affrontare situazioni connotate dai caratteri della necessità e dell’urgenza, gli strumenti straordinari sono diventati via via il mezzo ‘preferito’ per tutte quelle situazioni complesse in cui (per incapacità o per cattiva volontà) non vengono usati gli strumenti ordinari, con tutte le garanzie a questi ultimi connesse. Con essi si pretende di affrontare ogni tipo di emergenza, sanitaria, ambientale, economica, criminale, sociale e finanche amministrativa: emergenze che dovrebbero essere connotate dalla eccezionalità e, conseguentemente, dalla provvisorietà, ma che invece spesso mascherano problemi strutturali e persistenti, che conducono ad una «emergenza stabilizzata». Com’è stato rilevato, si assiste alla progressiva dilatazione della nozione di «evento eccezionale», per cui si ricorre agli strumenti straordinari in presenza di fatti non sempre riconducibili all'emergenza in senso proprio». Si è parlato, in un'accezione negativa, di creazione di «microsistemi» tutt'altro che temporanei, di una tecnica «sostituiva» per l'attività pubblica, di un sistema di diritto pubblico «parallelo», sottolineando come vi siano «un'incapacità e un'inefficacia endemiche dell'apparato amministrativo ordinario a risolvere i problemi normali della collettività»... (segue)
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