L’art. 114, comma 4 lett. e) del codice del processo amministrativo ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità, per il giudice dell’ottemperanza, di condannare l’amministrazione inadempiente all’obbligo di eseguire il giudicato ad una <<somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato>>. L’istituto, spesso definito comeastreinte (sulla base dell’esperienza francese) o penalità di mora, è al centro di una serie di decisioni giurisprudenziali finalizzate a precisarne i limiti applicativi; in particolare, lo scritto commenta la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha concluso, superando una serie di resistenze emerse nella giurisprudenza, per l’applicabilità dell’istituto anche alle sentenze che abbiano condannato la p.a. alla corresponsione di somme di denaro... (segue)
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