La Regione Puglia ha modificato la propria legge elettorale (la l. reg. 2/2005) pochi mesi prima delle elezioni regionali del 31 maggio 2015, per far fronte a molteplici esigenze. In primo luogo, si intendeva evitare che le nuove elezioni regionali producessero controversie giudiziarie analoghe a quelle che hanno riguardato la tornata elettorale del 2010. In tale occasione, infatti, il combinato disposto della l. reg. Puglia 2/2005 e della l. 108/1968avrebbe consentito di eleggere un numero di consiglieri regionali superiore a quello indicato dallo statuto regionale, attraverso il meccanismo del c.d. doppio premio. Poiché l’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’Appello di Bari aveva deciso di attribuire i seggi nel limite previsto dallo statuto regionale, i candidati esclusi dal riparto dei seggi erano ricorsi alla magistratura amministrativa; in tale occasione, il TAR di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 10, comma 1, lett. j, della l. reg. Puglia 2/2005 e la Consulta ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, perché la determinazione del numero di membri del Consiglio regionale rientra nella competenza statutaria, in quanto fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della “forma di governo” della Regione»... (segue)
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