Con ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242 il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini), art. 2 (Organi e articolazione interna delle università), c. 2, lett. l), nella parte in cui prevede che «…le università statali modificano … i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera». Il giudice rimettente, infatti, dubita della conformità a Costituzione di tale disposizione, ed in particolare dell’ultimo inciso in esso contenuto, in quanto ritenuto lesivo dell’art. 3 Cost. nella misura in cui consentirebbe l’attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi in lingua straniera, dell’art. 6 Cost. nella misura in cui determinerebbe una violazione del principio dell’ufficialità della lingua italiana da esso derivabile a contrario, dell’art. 33 Cost. nella misura in cui verrebbe ad essere compromessa quella libera espressione della comunicazione con gli studenti da ritenersi senz’altro compresa nella libertà di insegnamento. Il giudizio a quo, in particolare, trae origine dall’attuazione che della norma richiamata ha fatto il Politecnico di Milano nelle Linee strategiche di Ateneo 2012-2014, ove l’Amministrazione si è determinata per l’attivazione, a partire dall’anno 2014, delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca esclusivamente in lingua inglese, sia pur affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti. Il Consiglio di Stato, in questo senso, è chiamato a pronunciarsi sull’appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il quale, accogliendo le doglianze di un corposo gruppo di docenti del citato Ateneo, ha annullato i provvedimenti amministrativi impugnati aventi, ad oggetto le richiamate iniziative messe in campo in favore dell’internazionalizzazione, in quanto ritenuti illegittimi sotto diversi profili... (segue)
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