La “Riforma Madia” si concreta nella L. 7 agosto 2015 n. 124 che, come esplicitamente dichiarato nella stessa epigrafe del provvedimento legislativo, prevede “deleghe al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione”. In quanto legge di delega, la l. 124/2015 si limita pertanto a individuare gli oggetti e ad indicare principi e criteri direttivi dell’intervento riformatore che il Governo dovrà attuare in concreto. Il progetto complessivo è abbastanza ambizioso: codice dell’amministrazione digitale; riordino della disciplina della conferenza di servizi; riordino della disciplina della scia e del silenzio assenso; revisione e semplificazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato (Presidenza del Consiglio, Ministeri, Agenzie governative ed enti pubblici non economici); riordino delle camere di commercio; dirigenza pubblica; semplificazione dell’attività degli enti pubblici di ricerca; redazione di testi unici in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali; riordino della procedura innanzi alla Corte dei Conti. Molteplici sono dunque gli oggetti e copiosa e spesso già dettagliata è la normazione di principio. Quasi nascoste nella trama complessiva dell’enucleazione dei principi e criteri direttivi dell’intervento riformatore delegato al Governo, compaiono anche alcune disposizioni dotate d’immediata cogenza, quali sono le disposizioni volte a regolare i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate, recate dall’art 15; quelle concernenti l’ordine al merito della Repubblica Italiana, recate dall’art. 9; quelle sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, recate dall’art 3; quelle in materia di autotutela, recate dall’art 6 e oggetto specifico delle presenti osservazioni. Contrassegnate da quella che sempre più spesso risulta essere una caratteristica tipica degli interventi legislativi dei tempi moderni, anche queste disposizioni sembrano operare sotto l’egida del work in progress, attraverso la mera interpolazione del testo normativo previgente; quasi a voler sminuire l’importanza dell’intervento normativo in tal modo consumato ed a volerlo relegare al rango di modifiche di mero dettaglio della norma previgente, mero aggiustamento della operatività della stessa. Impressione amplificata dalla circostanza che queste disposizioni vengono praticamente stralciate dal complessivo disegno riformatore delegato al Governo, quasi a volerne appunto sottolineare la marginalità. L’art 6, dedicato all’autotutela amministrativa, non si sottrae alla suddetta tecnica di normazione e così infatti dispone... (segue)
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