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NUMERO 20 - 28/10/2015

 Postilla all’editoriale 'Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela'

Il dibattito svoltosi il 7 ottobre presso la sede del Formap e le lezioni tenute sul procedimento amministrativo ai miei studenti di Roma TRE mi hanno stimolato alcune ulteriori riflessioni sulla riforma della l. n. 241 da parte della l. n. 124. La prima investe un tema affrontato anche da Marco Lipari: il significato dell’inciso ‘‘fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445’’ dopo la disposizione che, correttamente, ammette l’autoannullamento oltre i nuovi limiti temporali fissati dall’art. 21 nonies, comma 1, nelle ipotesi in cui il provvedimento  - di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici – sia stato conseguito “sulla base di dichiarazioni o sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”. Sotto il titolo “sanzioni”, il succitato d.P.R. include peraltro, invero impropriamente, all’art. 75, la “decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Al di là del nomen, la misura mira evidentemente a impedire che il provvedimento che abbia illegittimamente attribuito “benefici” sulla scorta di false dichiarazioni possa espletare i suoi effetti. Esso è dunque fondato, analogamente all’annullamento, su un’illegittimità originaria del titolo. Sicché, a pena di frustrare gli obiettivi della riforma, i benefici di cui l’inciso vuole far salva la decadenza per falsa dichiarazione, a prescindere dall’essere “effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato” non possono essere né quelli attribuiti da provvedimenti autorizzatori, né, in ogni caso quelli attributivi di “vantaggi economici”, che il comma 1 è diretto a stabilizzare. Un diverso profilo investe l’ambito di applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17-bis, che alcuni commentatori hanno inteso riferibile anche ai pareri. 



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