La legge 6 novembre 2012, n.190 ha definito un articolato quadro dispositivo di prevenzione dei fenomeni di corruttela, che è stato, tra l’altro, positivamente valutato dall’Allegato sull’Italia della Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014, in ragione del riequilibrio della strategia anticorruzione operato mediante il rafforzamento del profilo preventivo e il potenziamento della responsabilità (accountability) dei pubblici ufficiali. L’Allegato ha peraltro rilevato come «l’ampio quadro preventivo definito dalla nuova normativa comporta un onere considerevole per le pubbliche amministrazioni e richiede notevoli sforzi per garantire la capacità necessaria per un’attuazione efficace», un aspetto «particolarmente rilevante nel caso degli enti locali». E proprio l’attuazione amministrativa «particolarmente complessa e impegnativa» del quadro dispositivo ha fatto emergere difficoltà operative e dubbi interpretativi, più volte e da più parti segnalati, soprattutto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che hanno indotto il legislatore a prevedere un “tagliando”, ad ormai tre anni dall’entrata in vigore della c.d. legge anticorruzione e più di due anni da quella del decreto delegato 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Testo unico sulla trasparenza), nell’ambito dell’articolato processo di riforma della Pubblica amministrazione disegnato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (nota come “riforma Madia”). In particolare, il comma 1 dell’articolo 7 della legge 124/2015 prevede un’ampia platea di criteri e principi direttivi (ben otto) per l’adozione - entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (28 agosto 2015) - di misure correttive ed integrative del citato decreto n. 33/2013, soltanto parzialmente riconducibili nell’ambito dell’originaria delega di cui al comma 35 della legge n. 190/2012, in quanto riferiti sia ad ambiti di intervento in tema di trasparenza dell’azione amministrativa ulteriori rispetto a quelli ivi previsti ed espressamente richiamati, sia ai profili di organizzazione e di funzionamento del sistema di prevenzione amministrativa degli episodi di corruzione, ad oggi disciplinati esclusivamente dalla legge di delega. E’ evidente la volontà del legislatore di intervenire in maniera sistematica, evitando interventi a macchia di leopardo e «non minando le finalità della normativa vigente»... (segue)
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