Con la recente ordinanza n. 3554/2015, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha perentoriamente dichiarato inammissibile l’eccezione di legittimità costituzionale promossa dalla parte ricorrente, unicamente perché la relativa istanza era stata presentata per la prima volta in grado di appello. Il provvedimento in questione offre una preziosa occasione per riflettere criticamente sui rapporti che, nel nostro sistema giuridico, si sono progressivamente instaurati tra i principi regolatori del processo amministrativo e i meccanismi che presiedono al controllo di costituzionalità in via incidentale. In realtà, si tratta di una prassi giurisprudenziale assai stabile, che merita comunque di essere ridiscussa, sia per tentare di armonizzare la natura del giudizio amministrativo con le dinamiche proprie del processo costituzionale, sia per riflettere in maniera più approfondita sulle caratteristiche – e più in generale sulla tecnica redazionale – del provvedimento attraverso cui il giudice rigetta il dubbio di costituzionalità prospettato da una delle parti... (segue)
Il ''governo'' dei numeri? Il costituzionalismo di fronte alle agenzie di rating nell’esperienza italiana ed europea
Paolo Zicchittu (23/01/2025)