Con il parere n. 179 del 2016 la Prima Sezione del Consiglio di Stato è intervenuta su una questione, che ben esprime la tensione interpretativa e politico-giudiziaria degli ultimi decenni in merito al rapporto spesso controverso fra elettorato passivo e giudizio penale, se non proprio fra rappresentanza locale e azione giudiziaria; rapporto al cui delicato bilanciamento è rimesso il grado di efficienza, legalità e legittimità del sistema democratico locale e il cui assetto è stato definito a più riprese dal Legislatore, sia pure con continue zone d’ombra bisognevoli di chiarimento. Fra queste, per l’appunto, si pone quella appena chiarita dall’Organo consultivo, riguardante il rapporto fra la sospensione di diritto dalla carica di sindaco, disciplinata dalla c.d. legge Severino (artt. 10 e 11 del d. lgs. n. 235 del 2012), e il divieto per il sindaco uscente del terzo mandato consecutivo, disposto dal Testo unico degli enti locali (art. 51 del d. lgs. n. 267 del 2000). Si tratta di una questione relativamente recente e priva di uno specifico precedente giurisprudenziale. Essa è stata risolta dal Consiglio di Stato in modo lineare per il tramite solamente del primo dei parametri ermeneutici dell’art. 12 delle preleggi, quello dell’interpretazione letterale della disposizione interessata. Rilievo, quest’ultimo, doppiamente significativo. Infatti, a fronte della convulsa stratificazione legislativa imposta dalle contingenze della politica e dalle reazioni mediatiche suscitate dagli episodi di malaffare amministrativo, il rilievo non solamente attesta la coerenza sistematica mostrata dall’ordinamento; più ancora, evidenzia come l’equilibrio legislativo fra le opposte istanze costituzionali sia conseguibile anche in quelle fattispecie più delicate, che presentano maggiore rischio di reciproco sconfinamento e d’irrimediabile lesione degli interessi protetti. E’ il caso, per l’appunto, affrontato dal parere in esame. Questo ha ristabilito in via interpretativa l’equilibrio fra elettorato passivo e giudizio penale; ha scongiurato l’eventualità che le condanne non definitive del sindaco uscente possano prolungare oltre il dovuto i relativi effetti indiretti, restringendo inutilmente i diritti politici dell’amministratore eventualmente destinatario di una successiva sentenza di assoluzione o di proscioglimento... (segue)
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