Per banchieri e investitori il 2016 è iniziato con una vera e propria rivoluzione: l’entrata in vigore (proprio il primo gennaio 2016) del meccanismo europeo di risoluzione bancario che porta con sé, tra le altre, le tanto discusse (e temute) norme sul bail in. Dell’argomento molto si è discusso (in occasione del salvataggio di quattro banche regionali italiane) e si continua a discutere (in merito al caso Monte Paschi di Siena). Inoltre, l’elevato margine di discrezionalità, insito nella scelta di assoggettare (o meno) un istituto creditizio alla procedura di risoluzione, ha (ri)acceso il dibattito sulla legittimità del c.d. processo di agencification europeo. Con questo termine, com’è noto, s’intende l’istituzione, all’esterno della Commissione, di uffici europei, relativamente autonomi, a cui sono affidate attività tecnico-operative. L’agencification sottende questioni fondamentali per l’equilibrio istituzionale europeo, le disposizioni dei Trattati in base alle quali poter istituire Agenzie e trasferirvi competenze, la portata delle deleghe e l’attribuzione di potere discrezionale. I limiti generalmente riconosciuti al processo di agencification si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea e si identificano, in particolare, nella c.d. dottrina Meroni (ovvero, nel principio che è legittimo delegare solo competenze esecutive ben definite e soggette comunque a controllo giurisdizionale), delineata dalla Corte in una decisione degli anni ’50, in un contesto, dunque, nel quale la Comunità europea del tempo aveva un impianto meramente commerciale e competenze, in confronto a quelle odierne, meno sviluppate. Il presente contributo ha l’obiettivo di esporre alcune riflessioni sull’agencification (in generale) e sul Mru (in particolare), nel contesto dell’equilibrio istituzionale europeo, considerando, in particolare, la recente ridefinizione (secondo alcuni, “ammorbidimento”) della dottrina Meroni, intervenuta con la decisione C-270/12 (caso vendite allo scoperto) e l’istituzione del Mru. Come si vedrà, il caso vendite allo scoperto ha dato luogo (oltre alla ridefinizione della dottrina Meroni) anche a una sorta d’implicita approvazione, da parte della Corte europea, del funzionamento del(l’allora appena introdotto) Mru, ovvero di un’Agenzia, operante nel contesto dell’Unione bancaria europea, che gode di margini di discrezionalità indubbiamente molto ampi nell’esercizio delle proprie funzioni... (segue)
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