Con sentenza n.251 del 9 novembre 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge n.124/2015 (legge Madia) di riforma della pubblica Amministrazione, per violazione del principio di “leale collaborazione” costituzionalmente sancito, nella misura in cui prevede che i decreti legislativi attuativi delle delega siano adottati previo parere della Conferenza Unificata, piuttosto che previa intesa con (tutte) le Regioni interessate, da siglarsi in Conferenza Stato-Regioni(o in Conferenza unificata). In considerazione del differente “stato” in cui versavano i molteplici decreti (concernenti peraltro più settori) la sentenza ha prodotto effetti diversi, “bloccando” l’approvazione di quelli su dirigenza pubblica e servizi pubblici locali di interesse economico generale in procinto di essere promulgati dal Presidente della Repubblica ed invece entrambi ritirati; facendo salvi (anche se di fatto “sospesi” poiché da correggere) i decreti già in vigore (lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) e confermando il decreto sull’amministrazione digitale, in quanto materia di competenza indiscutibilmente riservata allo Stato. Per ognuna delle fattispecie la Corte ha dichiarato sussistere la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione atteso che il Legislatore delegante ha previsto, per l’esercizio delle deleghe, un modus procedendi che penalizza il momento della concertazione (donde la natura procedimentale del vizio) non promuovendo, nonostante l’evidente intersecazione degli interessi (statali e regionali) in gioco, un reale confronto tra gli Enti pubblici territoriali coinvolti, con “naturale” ricorso all’intesa (che garantisce forme collaborative), ma prevedendo semplicemente l’acquisizione del parere della Conferenza unificata. A fronte cioè dell’evidente difficoltà di individuare in maniera netta l’ambito di competenza legislativa prevalente (esclusiva statale o residuale regionale) in ciascuno dei settori interessati dalla delega (“riorganizzazione della dirigenza pubblica”; “riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; “partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni”; “servizi pubblici locali di interesse economico generale”), la legge statale avrebbe potuto (rectius dovuto), prevedere la ricerca di un adeguato momento di confronto tra le contrapposte parti (Stato e Regioni), onde contemperarne i diversi interessi e dunque ricorrere allo strumento dell’intesa. Per espressa dichiarazione della Consulta tuttavia, le pronunce di illegittimità costituzionale sono circoscritte alle disposizioni della legge delega espressamente impugnate «e non si estendono alle relative disposizioni attuative»; pertanto, in caso di impugnazione delle medesime, «si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione». Ne consegue la piena validità dei decreti delegati già in vigore, rispetto ai quali il Governo può acquisire l’intesa in via correttiva, e in tal senso in effetti si sta muovendo. Così stando le cose la pronuncia, che inizialmente poteva sembrare avere effetti travolgenti circa i decreti approvati, in quanto possibile causa di paralisi dell’ordinamento nei relativi settori, a ben guardare ha rivelato una portata propositiva, orientata cioè ad esortare il Governo ad agire in via correttiva piuttosto che a cassarne l’operato. La sentenza insomma, pur censurando la legge delega, non ha inteso demolirla, bensì proporne una sorta di monitoraggio in sede applicativa. Proprio in tale prospettiva la Corte, pur facendo salvi i decreti già approvati e già in vigore, “avverte” il Governo circa la possibile futura autonoma impugnativa dei medesimi e, quasi per scongiurarla, prospetta interventi correttivi e/o integrativi, funzionali ad una piena effettività e magari maggiore efficacia delle diverse discipline. Nelle riflessioni che seguono, premessi brevi cenni sul profilo della violazione del principio di leale collaborazione e sull’opportunità/necessità di potenziare l’utilizzo degli strumenti che ne assicurano l’attuazione, si indagherà sulla portata della sentenza rispetto al decreto n.175/2016 concernente le società partecipate (interessato dalla declaratoria di illegittimità, ma “fatto salvo”) e, in particolare, su talune possibili (opportune) correzioni e/o integrazioni, che non riguardano soltanto il raggiungimento dell’intesa, bensì anche altri aspetti nevralgici della disciplina. Alla luce di tali riflessioni si analizzeranno i corrispondenti punti dello schema di decreto correttivo recentemente approvato, onde verificare se e quanto il Governo abbia osato andare “oltre”... (segue)
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