La Corte di giustizia, con la decisione dello scorso 20 dicembre, Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L. (C-434/15), ha chiarito la natura dell’attività svolta da UberPop. La decisione attesa da molti si pone come riferimento imprescindibile tanto per i legislatori quanto per le corti degli Stati membri che, già da tempo, sono in difficoltà sia nella qualificazione di queste attività sia nella tutela dei diritti dei lavoratori che prestano la loro opera. La Corte, nel confermare le Conclusioni dell’Avvocato generale – depositate già l’11 maggio dell’anno scorso – ha qualificato i servizi di Uber come veri e propri servizi di trasporto, che nulla hanno a che vedere con quelli della società dell’informazione, né con la cd. economia collaborativa. Tale definizione inserisce i servizi offerti da Uber in un ambito in cui i principi di libera prestazione e concorrenza valgono solo in misura limitata, considerato che la Direttiva di riferimento, la 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, all’art. 2, paragrafo 2, lett. d), esclude dal proprio ambito di applicazione «i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE», vale a dire, per quanto ci interessa i servizi di taxi e noleggio con conducente. L’attività di Uber va classificata – continua la Corte – come rientrante nell’eccezione alla libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 58, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e come tale soggetta alla disciplina di cui agli artt. 90 e seguenti TFUE. L’art. 91, paragrafo 1, lett. b), TFUE menziona espressamente le «condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro» tra le materie che devono essere disciplinate nel quadro di una politica comune dei trasporti. Il tema si presta a molte interessanti considerazioni, riguardanti non solo il diritto dell’economia nazionale e sovranazionale, ma anche il diritto costituzionale e regionale italiano... (segue)
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