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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 27120/2017, Sulla fase di verifica e di valutazione ex art. 15, comma 5, D.lgs. n. 502 del 1992

M.S. Bonomi, Sulla fase di verifica e di valutazione ex art. 15, comma 5, D.lgs. n. 502 del 1992 (Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 15 novembre 2017, n. 27120)

Pres. Est. F. Gaudieri – A.M.D.P. (Avv. Maurizio Di Cagno) c. Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani (Avv. Raffaella Travi).    

Dirigenza sanitaria – Mancata conferma dell’incarico – Fase di verifica ai sensi dell’art. 15, comma 5, D.lgs. n. 502 del 1992 –Omissione – Conseguenze – Nullità dell’atto – Sussiste.

 

Le verifiche cui sono sottoposti i dirigenti del ruolo sanitario, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.lgs. n. 502 del 1992 – concernenti le attività professionali svolte e i risultati raggiunti – rappresentano lo strumento per assicurare il miglior funzionamento della struttura sanitaria e, soprattutto, sono funzionali alla salvaguardia della salute pubblica.

Se, da un lato, sarebbe contrario alla ratio legis ipotizzare che l’assenza di tale fase possa produrre l’effetto della conferma dell’incarico, dall’altro lato, deve escludersi, in radice, la legittimità di un provvedimento assunto dall’organo di vertice dell’azienda sanitaria in difetto di tale fase. Quest’ultima, invero, è condizione imprescindibile per il corretto esercizio del potere del datore di lavoro, come testualmente previsto dalla disposizione di legge sopra citata e dal contratto collettivo della dirigenza medica.

L’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992, dunque, nella parte in cui prevede che il dirigente sanitario sia sottoposto a verifiche periodiche e a fine incarico, nonché nella parte in cui condiziona il conferimento o la conferma dell’incarico all’esito positivo delle predette verifiche ha carattere di norma imperativa. Si tratta, infatti, di una norma dettata a salvaguardia dell’interesse pubblico della salute dei cittadini.

Conseguentemente, deve ritenersi nullo l’atto negoziale di mancata conferma del dirigente con incarico a struttura complessa adottato dal direttore generale di azienda ospedaliera in totale difetto della fase di verifica e valutazione demandata al collegio tecnico di cui al citato art. 15, comma 5.

 



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