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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1139/2018, L'affidamento dei servizi di trasporto pazienti nell'ambito dei presidi e stabilimenti aziendali

G. Carlomagno, L’Affidamento dei servizi di trasporto pazienti nell'ambito dei presidi e stabilimenti aziendali (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1139)

Pr. Marco Lipari, Rel. Est. G. Pescatore – Italy Emergenza Cooperativa Sociale (Avv. ti Paolo Panariti e Stefano Betti) c. A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (Avv. ti Roberto Damonte e Silvia Villani) ed altri.

Affidamento diretto alle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro -  Servizi di trasporto in ambulanza di “emergenza” – Consentito -  Trasporti sanitari di pazienti non rientrano nel concetto di trasporto d’emergenza - art. 17, comma 1, lett. h) del d.lgs. 50/2016 - art. 57 d.lgs. 117/2017 – Necessario l’affidamento tramite gara.

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. h), del d.lgs. 50/2016, i “servizi di ambulanza” rientrano tra i servizi che sono esclusi dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici. La ratio della predetta distinzione si rinviene nel 28° considerando della direttiva n. 2014/24/UE, in cui si stabilisce espressamente che la direttiva non si applica a taluni “servizi di emergenza”, ove effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro. La possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato i servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è disciplinata anche a livello nazionale, dall’art. 57 d.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).

Lo stesso art. 17, comma 1, lett. h), del d.lgs. 50/2016 statuisce però che l’esclusione non si applichi “ai servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, che restano assoggettati alle regole dell’evidenza pubblica. Quindi, i servizi di trasporto di persone in ambulanza, qualora di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di 750.000,00 euro (art. 35 comma 1 lett. d), ricadono nell’ambito della direttiva UE 24/2014 e del relativo Titolo III, dedicato ai particolari regimi di appalto (nel dettaglio, gli artt.. 74 e ss., disposizioni in tema di affidamento dei servizi di cui all’allegato XIV). Nell’ambito del d.lgs. 50/2016 i servizi di trasporto di persone in ambulanza rientrano tra i servizi sanitari che, ai sensi degli artt. 140,142, 143 e 144 del codice, possono formare oggetto di appalti pubblici secondo il cd. “regime alleggerito” (art. 142) o tramite gara “riservata” a determinate categorie di operatori no-profit (art. 143).

Così tracciato il quadro normativo  ne deriva che le nuove disposizioni comunitarie (art. 10 e 28 ° Considerando della direttiva UE 24/2014)  e nazionali (art. 17 lettera h) del d.lgs. 50/2016) restringono l’area dell’affidamento diretto alle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro ai soli servizi di trasporto in ambulanza che possano definirsi di “emergenza”. Al contrario, il trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale deve essere affidato mediante gara.

 



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