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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 2392/2018, Previsione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all'anno precedente in ragione del contenimento della spesa pubblica

M. Sinisi, Previsione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all'anno precedente in ragione del contenimento della spesa pubblica (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 2 marzo 2018, n. 2392)

Pres. R. Savoia, Est. V. Blanda – Casa Gen Ord Osp S. Giovanni di Dio Calabita Fatebenefratelli (Avv. Domenico Ielo, Maria Elena Giuffrè) c. Regione Lazio (Avv. Sergio Uricchio), Azienda Usl Rm/A (Avv. ti Enrica Possi, Andrea Mollo) e Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato).

Fissazione dei tetti di spesa – Facoltà di determinazione tariffaria delle prestazioni sanitarie concesse dal S.S.R. – Individuazione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all’anno precedente motivato con riferimento al contenimento della spesa pubblica – Legittimità.

In materia di sanità pubblica spetta alle Regioni provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili, nonché stabilire i preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario. Il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria impone allo Stato, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche, interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo su tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche sulle strutture convenzionate. Conseguentemente, poiché il sistema di determinazione tariffaria delle prestazioni sanitarie concesse dal S.S.R., se ed in quanto eccedenti il limite massimo prefissato, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, nessuna irragionevolezza o illogicità si può ascrivere alla previsione di un parametro quantitativo difforme rispetto al regime relativo all'anno precedente, in ragione del dichiarato e motivato intento di contenimento della spesa pubblica sanitaria e del suo esplicarsi non casuale ma mirato, in quanto rivolto nella direzione della riduzione di quelle prestazioni che, sulla base dei parametri tecnico-discrezionali individuati in sede programmatoria, appaiano quantitativamente eccedenti".



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