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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 2060/2018, in tema di responsabilità del medico secondo aiuto presente in équipe

S.M. Spina, La responsabilità del medico secondo aiuto presente in équipe (Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2060)  

Pres. Travaglino, Cons. Rel. Rubino, - D.J.F., DE.JO.FA (Avv.ti Fabio De Joiro, Stefania Maggini, Filippo De Jorio)  e altri c. Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (Avv.ti Francesco Borgia e Roberto De Stefano), European Hospital Spa e Casa di Cura Città di Roma s.p.a (Avv. Edoardo Errico) e altri.


Componente dell’equipe diverso dal medico che dirige l’intervento – Dovere di conoscere le condizioni cliniche del paziente -  Obblighi di diligenza e prudenza - Dovere controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali -  Responsabilità professionale – Sussiste.

 

Il principio cardine della materia ritiene che gravi su ciascun componente dell’equipe  un obbligo di diligenza che si estende fino al controllo dell’altrui operato e degli altrui errori che siano evidenti e rilevabili secondo le comuni conoscenze del professionista medio, senza che ciò possa tradursi in una invasione degli spazi e della specifica competenza altrui.

Ogni componente dell’equipe, perfino quello in posizione di minore rilievo, non può dunque limitarsi a svolgere correttamente le proprie specifiche mansioni, o ad essere un mero spettatore dell’operazione diretta da altro sanitario.

Piuttosto la diligenza richiesta vuole che il controllo dell’operato altrui si estenda anche alla fase “pre-operatoria”.

In particolare, si richiede ad ogni componente dell’equipe di avere la consapevolezza delle condizioni cliniche del paziente al momento dell’operazione. Rientra tra gli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente dell’equipe, a prescindere dalla posizione ricoperta, quello di prendere visione della cartella clinica del paziente al fine di verificare che la stessa scelta di intervenire chirurgicamente sia corretta e compatibile con le condizioni di salute del paziente stesso.

Sicché colui che in posizione di secondo operatore non condivide le scelte adottate dal primo medico che ha in mano la direzione dell’intervento, non può andare esente da responsabilità per il solo fatto di aver compiuto diligentemente le mansioni a lui direttamente affidate. Egli è chiamato in ogni momento a segnalare il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate dagli altri operatori, ivi inclusa la scelta stessa di procedere all’operazione. Ciò può avvenire solo grazie ad una partecipazione consapevole e informata all’intervento.

 



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