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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 La 'reviviscenza' dell’istituto della difesa civica alla luce della legge Gelli-Bianco: il Difensore civico quale garante del diritto alla salute

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco, dai nomi dei relatori), in linea con il processo già avviatosi mediante la legge Balduzzi (legge 8 novembre 2012, n. 189), si è proposta di raggiungere un equilibrio tra tutela del paziente e limite al contenzioso, riformando completamente la responsabilità professionale medica (anche penale). Lo scopo principale della legge è stato quello di risolvere il problema della medicina difensiva, quel sistema, cioè, in cui i medici, al fine di mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti, propongono cure inappropriate con l’intento di proteggersi da qualsiasi addebito inerente la mancata effettuazione di qualcosa che avrebbe potuto essere anche solo di qualche utilità al paziente. Il legislatore, così, ha voluto garantire la sicurezza delle cure e recuperare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, in modo da deflazionare il contenzioso legale ed evitare anche le ripercussioni economiche che tale tipo di condizione comporta. Già con la delimitazione del penalmente sanzionabile -derivante all’entrata in vigore della legge Balduzzi- il legislatore aveva tentato di ridimensionare le conseguenze e i costi che il fenomeno della medicina difensiva adduce al sistema sanitario nazionale. Tuttavia, sul fronte civilistico, viceversa, la formulazione non chiara della norma (che richiamava il solo art. 2043 c.c.) aveva fatto sorgere il dubbio, tra gli operatori del diritto, che il legislatore avesse inteso modificare i criteri di accertamento della responsabilità medica fino ad allora consolidati in giurisprudenza. La legge Gelli si inserisce proprio in questo complicato contesto, introducendo elementi innovativi che presentano aspetti positivi e criticità. La riforma, infatti, incide su tutti gli aspetti del sistema sanitario e non riguarda solo i medici e gli operatori sanitari: si occupa della struttura, delle linee guida, del risk management, delle scelte del consulente tecnico specialistico, della copertura assicurativa, del fondo di garanzia. Essa aiuta a comprendere che il tema della responsabilità medica non deve essere più considerato come riferito al rapporto esclusivo e individuale tra medico e paziente, ma va inserito e studiato in un contesto innovativo, moderno, che tenga in considerazione tutte le condizioni in cui operi o sia costretto a operare l’operatore sanitario... (segue)



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