L’obiettivo di questo saggio è di verificare se la progressiva riduzione (inaugurata dalla legge n. 96/2012 e proseguita con la legge n. 13/2014) e l’attuale azzeramento della contribuzione pubblica diretta ai partiti politici (operativo a decorre dal 2017) costituiscano la strategia più adatta ad arginare le frange di corruzione e l’illiceità dei finanziamenti che inficiano le organizzazioni politiche oppure se invece vi sia il rischio di un aumento delle ipotesi corruttive, che potrebbero essere promosse o agevolate dalle stesse formazioni politiche che, attraverso nuovi canali di partecipazione politica, sono alla ricerca di un sostegno economico e di sponsor nel mondo imprenditoriale o in ambiti affaristici. Dopo una breve ricognizione del regime che presiede al sistema di finanziamento della politica e della sua incidenza sul “modello” di partito politico in Italia, il punto di analisi privilegiato che si è scelto di adottare è quello delle fondazioni politiche, che rappresentano un fenomeno in costante crescita e che si prestano a veicolare indirettamente finanziamenti privati alle organizzazioni politiche eludendo la disciplina prevista. La recente normativa sulla contribuzione ai partiti politici dedica poche norme alle fondazioni politiche e ad essa si è di recente affiancato il c.d. Codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017) che disciplina tutte le fondazioni indistintamente. Al di là della difficoltà oggettiva di definire quando una fondazione assuma una connotazione esclusivamente o prevalentemente politica, specialmente alla luce della eterogeneità dei fini e della multifunzionalità assunta oggi dalle fondazioni, ci si chiede fino a che punto sia possibile intervenire con uno stringente regime normativo in riferimento ad enti che hanno una natura giuridica esclusivamente privatistica e la cui gestione rientra tra le massime espressioni dell’autonomia privata (ex art. 2 e 18 Cost.) e se sia necessario adottare un regime ad hoc laddove la connotazione politica sia il tratto distintivo della fondazione, tale da ricondurla nell’alveo dell’art. 49 Cost. ed elevarla a nuovo paradigma della partecipazione politica… (segue)
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