Ringrazio gli organizzatori per l’invito a partecipare a questa preziosa occasione di confronto su un tema di particolare rilievo giuridico e interesse politico. Credo sia un compito specifico degli studiosi di materie costituzionalistiche riflettere sugli aspetti cruciali della vita istituzionale e contribuire a chiarirne gli eventuali nodi, soprattutto quelli più intricati e controversi che impattano sul mondo politico. E allora, mi permetto di invertire l’ordine di presentazione dei punti in questione impostato dall’On. Magi per iniziare le mie riflessioni dal tema fondamentale, e cioè dal valore giuridico dell’articolo 67 della Costituzione, dalla cui rilevanza farò discendere a cascata considerazioni più specifiche sui problemi di diritto parlamentare proposti. In quest’ottica, vorrei sottolineare subito e prima di qualunque altro concetto che il cuore delle questioni che stiamo affrontando si colloca nella centralità del rapporto tra libero mandato parlamentare e rappresentanza nazionale. Ovvero, credo importante ribadire con forza che i due istituti contemplati nella norma costituzionale debbono essere letti in modo coordinato perché è proprio dalla loro relazione biunivoca che si genera il carattere imprescindibile del principio costituzionale di cui stiamo trattando. Il libero mandato, cioè, non deve essere visto solo come un diritto individuale di chi occupa uno scranno parlamentare ma come la necessaria conseguenza di un cambio di paradigma: dalla rappresentanza cetuale alla rappresentanza nazionale. Il rapporto tra libero mandato e rappresentanza nazionale è un insostituibile spartiacque della modernità costituzionale e pertanto risulta evidente come l’eventuale introduzione di limiti costituzionali all’esercizio del libero mandato parlamentare metterebbe in discussione anche il principio della rappresentanza nazionale. Siamo di fronte ad un principio cardine dell’ordinamento costituzionale, tale da collocarsi nel novero dei “principi supremi dell’ordinamento costituzionale” di cui parla la Corte costituzionale, per esempio nella celebre sentenza n. 1146 del 1988. Una centralità ordinamentale che porta a considerare come prive di fondamento giuridico le ventilate proposte di ritorno a forme di mandato imperativo, sia immaginando vincoli verso gli elettori, sia verso i partiti di appartenenza… (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Festina lente. Considerazioni sui ritardi nell’elezione parlamentare dei giudici costituzionali
Antonino Amato (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
La democrazia digitale (o e-democracy) nello spazio cibernetico: inquadramento teorico e profili applicativi
Omar Caramaschi (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Considerazioni sulla forma di Stato europea
Alberto Lucarelli (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
L’equità intergenerazionale nel sistema delle fonti del diritto internazionale
Manfredi Marciante (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Articolo 11 della Costituzione, recente giurisprudenza e diritto dell'Unione europea. Una norma che “compare” e “scompare”?
Bruno Nascimbene (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Le sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali tra soppressione e trasformazione “de iure condendo”
Vera Parisio (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Il mancato coordinamento tra programmazione dei fabbisogni e procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari
Valentino Sticchiotti (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Colpa penale e telemedicina nel quadro degli obblighi di incriminazione nella CEDU
Gianmarco Bondi (16/12/2025)