Potrebbe sembrare superfluo riflettere ancora sull’indipendenza delle Autorità amministrative (indipendenti, appunto), dal momento che proprio questa è stata riconosciuta come il minimo comun denominatore di questo “arcipelago” di istituzioni eterogenee. Sul tema si è sviluppata nel tempo una letteratura molto ricca. L’indipendenza ha suscitato fin da subito un dibattito che, nell’assenza di una sua espressa previsione nella Carta, è ruotato intorno alla legittimazione democratica e alla legittimità costituzionale delle Autorità in questione. Solo in pochi casi la questione è stata approfondita in relazione all’eventuale ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Authority. L’indipendenza è stata comunemente ritenuta dalla dottrina un problema di ingegneria costituzionale. Tale deroga al circuito democratico, fondato sulla fiducia espressa dal Parlamento nei confronti del Governo, ha reso infatti particolarmente difficile collocare nell’ordinamento un simile fenomeno giuridico. La disperata ricerca di una identità costituzionale, capace di colmare il deficit di legittimazione e responsabilità delle Autorità, è stata così oggetto di due letture contrapposte. La prima ha ricondotto l’indipendenza all’art. 97 della Costituzione, come espressione peculiare del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Secondo tale interpretazione, le Autorità possono considerarsi organizzazioni sui generis, ma pur sempre parte di un modello amministrativo. La seconda ha ricondotto l’indipendenza delle Autorità a quella propria degli organi giurisdizionali, costituzionalmente sancita. In particolare, l’art. 100 Cost. prevede l’indipendenza dal Governo sia del Consiglio di Stato sia della Corte dei Conti, non solo per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche in relazione alle funzioni amministrative che tali organo esercitano. In dottrina si è detto, delle due l’una: se l’attuazione della legge non è affidata al giudice, allora essa è per definizione attività amministrativa. Tale scelta però, rileva all’interno di un principio della tripartizione dei poteri che l’istituzione stessa delle Autorità ha messo in crisi. Infatti, come è stato riconosciuto da autorevole dottrina, esse dispongono sia di poteri normativi, sia di poteri amministrativi sia, infine, di poteri giurisdizionali o ad essi assimilabili… (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Festina lente. Considerazioni sui ritardi nell’elezione parlamentare dei giudici costituzionali
Antonino Amato (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
La democrazia digitale (o e-democracy) nello spazio cibernetico: inquadramento teorico e profili applicativi
Omar Caramaschi (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Considerazioni sulla forma di Stato europea
Alberto Lucarelli (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
L’equità intergenerazionale nel sistema delle fonti del diritto internazionale
Manfredi Marciante (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Articolo 11 della Costituzione, recente giurisprudenza e diritto dell'Unione europea. Una norma che “compare” e “scompare”?
Bruno Nascimbene (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Le sezioni staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali tra soppressione e trasformazione “de iure condendo”
Vera Parisio (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Il mancato coordinamento tra programmazione dei fabbisogni e procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari
Valentino Sticchiotti (16/12/2025)
ITALIA - DOTTRINA
Colpa penale e telemedicina nel quadro degli obblighi di incriminazione nella CEDU
Gianmarco Bondi (16/12/2025)