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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CALABRIA, Sentenza n. 865/2018, È incompatibile la partecipazione del titolare di farmacia ad altra società titolare di farmacia

TAR Calabria, Catanzaro, 13 aprile 2018 n. 865 - Pres. N. Durante - Est. N. Durante - Leonetta Russo (avv.ti O. Ortisi e L. Pullara) c/ Regione Calabria (avv. G. De Caridi)

 

Farmacie - Concorso straordinario - Titolarità - Forma societaria - Incompatibilità

 

È incompatibile la partecipazione del titolare di farmacia ad altra società titolare di farmacia.

La sentenza in commento riguarda la titolarità in forma societaria delle farmacie istituite in base all’art. 11 d. l. n. 1 del 2012 e assegnate a seguito del conseguente concorso straordinario. Essa conferma l’orientamento della Sezione già emerso in precedenza e offre anche un’interpretazione della recente l. n. 124 del 2017 (c.d. legge concorrenza).

Il TAR afferma anzitutto che la possibilità di partecipare al concorso straordinario in due Regioni risponde alla finalità di ampliare al massimo le chances di partecipazione e quindi di favorire l’accesso alla titolarità di farmacie di un più ampio numero di aspiranti. Tuttavia, tale previsione non implica anche la possibilità di una duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente. Ciò in quanto è tutt’ora vigente l’art. 8 della l. n. 362 del 1991, il quale stabilisce l’incompatibilità tra la qualità di socio di farmacia e la posizione di titolare di altra farmacia, da intendersi anche nel senso di titolare in forma associata.

La sentenza, inoltre, afferma che la l. n. 124 del 2017, stabilendo che “i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma” si riferisce ai soli casi di società per azioni che controllano altre società, non potendosi applicare alle persone fisiche e alle società di persone titolari di farmacia.

La questione scrutinata, in realtà, è uno dei punti più controversi della novella legislativa (v. Nota a Cons. Stato, Comm. Spec., Ad. 22 dicembre 2017, Parere 3 gennaio 2018, n. 69/2018, in questo Osservatorio, marzo 2018), sul quale si attendono ulteriori pronunce giurisprudenziali.

P.C.



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