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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Bologna, Sentenza del 13/03/2018, Sulla natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria alla luce della legge Balduzzi

Sulla natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria alla luce della legge Balduzzi

 

Tribunale ordinario di Bologna, sez. III civ., 13 marzo 2018

 

Giudice unico A. Arceri – C.L. (avv. Siliva Rosini, Flavia Mazagardi) c. G.S. (avv. G. Lupo) e O.P. S.P.A. (avv. L. Ercolani) – G.I. SPA (avv. Maria Graziosi).

 

Responsabilità del medico – Fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della l.  n.  24  dell'8  marzo  2017 - Art. 3 della L. n. 189 del 2012 – Si applica – Natura della responsabilità -  Contrattuale – Responsabilità oggettiva della struttura per fatto dell’ausiliario - Responsabilità della struttura per inadempimento contrattuale proprio – Diversa dalla responsabilità per fatto dell’ausiliario - Responsabilità del medico e della struttura – Natura contrattuale – Onere probatorio.

 

La sentenza afferma che l’art.  3 della legge n. 189 del 2012 non ha mutato la natura giuridica della responsabilità del sanitario, in precedenza ritenuta “schiettamente” contrattuale.

Essa precisa che la responsabilità è di tipo contrattuale sia nell’ipotesi in cui sussista uno specifico e formale rapporto contrattuale tra medico e paziente, sia nell’ipotesi in cui il medico esegua la sua prestazione in adempimento del contratto di spedalità stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria.  Il giudice afferma che nella prestazione tecnica medico-sanitaria appaiono inscindibili gli obblighi cd. di prestazione, che costituiscono l'oggetto principale e diretto del contratto d'opera tra medico e struttura sanitaria, e gli obblighi cd. di protezione della persona del paziente, che costituiscono l'oggetto principale e diretto del rapporto giuridico che si instaura in esito al c.d. contatto sociale. Esso rileva che, rendendo diligentemente la prestazione richiesta, il medico soddisfa simultaneamente due interessi distinti: l'interesse della struttura all'esatto adempimento da parte del proprio lavoratore dipendente o professionista incaricato, e l'interesse del paziente all'esatto adempimento della prestazione richiesta alla struttura (il sanitario compie cioè un unico atto, adempitivo di due distinte obbligazioni). Per tali motivi, il giudice ritiene che la tesi aquiliana, viceversa, non spiegherebbe perchè ad un fenomeno che nella realtà si presenta triangolare (rapporto paziente-struttura: richiesta di assistenza e cura; rapporto struttura-medico: contratto d'opera; rapporto medico-paziente: obbligazione c.d. senza prestazione) debba corrispondere una fattispecie trilaterale "aperta", cioè amputata dell'ultimo lato.

 

La sentenza precisa poi che, in subiecta materia, è pacificamente operante a carico della struttura il particolare titolo di responsabilità affermato dall'art. 1228 c.c., alla stregua del quale il debitore della prestazione è tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti ed addetti, qualora si avvalga di essi per l'adempimento. Il principio vale infatti anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto"; in senso conforme: Cass. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1620; Cass. 10 giugno 2012, n. 10616; nella giurisprudenza di merito: Corte Appello di Milano, 15 luglio 2015, n. 3114). Si tratta di un principio invero pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che non soffre eccezioni financo nel caso in cui sia stato il danneggiato ad aver scelto personalmente i medici responsabili del danno (salva soltanto l'ipotesi, pressoché scolastica, che il paziente abbia concluso due autonomi contratti, l'uno con il medico e l'altro con la struttura, con precisa differenziazione delle rispettive incombenze e rigorosa delimitazione delle rispettive responsabilità da inadempimento). La sentenza ricorda che nel caso in cui la struttura sia chiamata unicamente per essersi avvalsa dell'ausiliario negligente, la stessa possa agire in regresso nei confronti del medico operante presso la sua struttura per l'intero, per quanto la stessa sia chiamata a pagare in dipendenza del danno arrecato al paziente (cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6053).

 

Il giudice specifica che l'affermazione di responsabilità della struttura nei suddetti termini, qualificati dalla giurisprudenza "responsabilità oggettiva", è ben diversa, chiaramente, dall'ipotesi in cui alla struttura possano essere imputati inadempimenti contrattuali propri, causalmente efficienti, relativi al complesso degli obblighi assunti con il contratto di spedalità, che concorrano alla causazione del danno (cfr. Cass. Sez. III, n. 18899 del 24 settembre 2015), come per esempio potrebbe verificarsi qualora una specifica mancanza imputabile alla struttura, quale la difettosità di un macchinario o l'acquisto di materiali di laboratorio scadenti, una infezione nosocomiale per mancata osservanza dei protocolli igienici e via dicendo, abbiano concorso, unitamente alla condotta del medico, a causare il danno; ipotesi, quest'ultima, che giustifica la pretesa di graduazione delle varie corresponsabilità, secondo le percentuali di colpa rispettivamente attribuibili (Cfr. Cass. 16 aprile - 22 dicembre 2015 n. 25605).

 

In conclusione, la natura della responsabilità del medico e della struttura è, nei casi in cui non sia applicabile la legge Gelli-Bianco, da reputarsi contrattuale, e soggetta pertanto al regime probatorio privilegiato oltre che al termine prescrizionale decennale che è proprio di tale specie di responsabilità: in altri termini, è sufficiente per il danneggiato rappresentare di aver richiesto ed ottenuto un trattamento sanitario, comprovando il peggioramento, in esito ad esso, del proprio stato di salute, mentre incombe sulla parte convenuta, debitrice della prestazione di cura ed assistenza, dimostrare di aver diligentemente e correttamente eseguito la propria prestazione, con conseguente imputabilità a fattori esterni ed indipendenti dal proprio operato dell'avvenuto peggioramento.

 

N.P.



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