
Sugli effetti connessi al rifiuto di stipulare gli accordi ex art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/1992
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 5 dicembre 2018, n. 10624
Pres. G. Sapone, Est. P. Marotta – Villa Alba S.r.l. (Avv. R. Izzo, A. Vinci Orlando, L.Cilia) c. Regione Lazio (Avvocatura regionale)
Legittimazione a contestare il budget dell’impresa che abbia rifiutato di stipulare accordi ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 – Non sussiste.
Mancata stipula dell’accordo – Sospensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale – E’ automatica ex art. 8 quinquies, comma 2 quinquies D.Lgs n. 502/1992.
E’ inammissibile il ricorso diretto a contestare il budget assegnato a un’impresa che abbia rifiutato di sottoscrivere l’accordo ex l’art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/1992 in quanto, ai sensi del comma 2-quinquies del medesimo articolo, la mancata stipula degli accordi determina automaticamente la sospensione dell’accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, con conseguente volontaria fuoriuscita dal sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie. Da ciò cui discende la perdita (sia pure temporanea) della legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie a carico del bilancio regionale e il conseguente difetto di interesse a contestare il budget assegnato.
F.A.B.