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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5486/2018, Le attività di vendita all’ingrosso di medicinali e di titolarità di farmacia devono essere ben distinte anche quando entrambe le attività sono realizzate dal medesimo soggetto giuridico

Le attività di vendita all’ingrosso di medicinali e di titolarità di farmacia devono essere ben distinte anche quando entrambe le attività sono realizzate dal medesimo soggetto giuridico.

 

Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5486

 

Pres. Frattini - Est. Cogliani - Farmacia San Martino S.n.c. Dottori Mauro e Daniele Zangobbi (Avv.ti A. M. Astolfi e E. Soprano) contro Ministero della Salute (Avvocatura generale dello Stato), ATS Val Padana (Avv.ti A. Luppi, F. Luppi e J. D'Auria), Regione Lombardia (Avv.ti S.a Gallonetto e P. D. Vivone); interv. ad adiuvandum Associazione Nazionale Farmacisti Grossisti (Avv.ti A. Contieri e F. Scittarelli). Conferma TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 1109

 

Esercizio farmacia - Attività vendita ingrosso farmaci - Unico soggetto giuridico - Compatibilità - Mancata distinzione tra le attività - Illegittimità

 

La sentenza annotata riguarda la corretta interpretazione dell’art. 100, comma 1-bis, del d. lgs. n. 219 del 2006, il quale stabilisce, da un lato, che i farmacisti titolari di farmacia possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali e, dall’altro, che le società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali possono parimenti svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.

La vicenda prende le mosse dalla diffida della ASL di Mantova alla Società Farmacia San Martino S.n.c. a evitare ogni commistione dell’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano in qualità di grossista con l’attività di vendita al dettaglio in qualità di titolare di farmacia. Anche il Ministero della Salute, con apposito parere reso su sollecitazione della suddetta ASL, ha ribadito che il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica persona, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso; ciò in quanto la farmacia è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato, anzitutto, che la disciplina della distribuzione all’ingrosso è “fortemente caratterizzat[a] dalla necessità di garantire il servizio pubblico, ovvero la permanenza di un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato”.

In secondo luogo, in base alla disciplina complessiva del Titolo VII del d. lgs. n. 219 del 2006 e facendo proprio l’orientamento del Ministero della Salute, ha statuito che la necessità “di codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività di vendita al dettaglio e vendita all’ingrosso risulta, dunque, preordinato al fine di assicurare la tracciabilità dei farmaci”.

In conclusione, le attività di vendita all’ingrosso di medicinali e di titolarità di farmacia devono essere ben distinte, anche quando entrambe le attività sono realizzate dal medesimo soggetto giuridico, e non vi possono essere impropri passaggi di farmaci dalla farmacia al grossista.

 

P.C.



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