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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR TRENTINO ALTO ADIGE, Sentenza n. 259/2018, La marcatura CE attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis

La marcatura CE attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis

 

Tar Trento, Sez. Unica, 21 novembre 2018 n. 259

 

Pr. Roberta Vigotti, Rel. Est. Carlo Polidori – Abbott Medical Italia S.p.a (Avv. ti Giorgia Romitelli e Mario Maccaferri) c. Provincia autonoma di Trento (Avv. ti Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer) ed altri.

 

Fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici) - Allegato I al decreto legislativo n. 46/1997 - Marcatura CE – Attestazione del possesso dei requisiti richiesti - Necessità – Conseguenze – Esclusione dalla procedura - Illegittimità.

 

L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento ha indetto una “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici), suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiochirurgia dell’ospedale di Trento”, di durata triennale.

La Commissione di Gara ha escluso la ricorrente per non aver prodotto la dichiarazione, sottoscritta dal produttore, che attesta come i prodotti offerti siano fabbricati con materiali idonei, sterili, apirogeni e atossici.

In via preliminare secondo il Collegio la lex specialis dev’essere interpretata nel senso che la sanzione espulsiva è riferita alla mancanza dei requisiti richiesti dal capitolato tecnico, e non al mancato rispetto delle modalità previste per provare il possesso dei requisiti stessi.

Nel merito, sostiene il Tar Trento che un dispositivo medico della specie di quello oggetto di gara, per essere immesso in commercio, deve preventivamente ottenere la marcatura CE; la marcatura viene rilasciata solo se il dispositivo possiede i requisiti essenziali di cui all’Allegato I al decreto legislativo n. 46/1997. Nel caso di specie il possesso delle marcatura CE attesta, quindi, il possesso di tutti i requisiti richiesti della lex specialis.

Pertanto l’esclusione è illegittima.

 

G.C.



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