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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 172/2018, Minori in affido familiare: legittima l’esenzione dal ticket disposta dalla Regione Siciliana

Minori in affido familiare: legittima l’esenzione dal ticket disposta dalla Regione Siciliana

 

Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 172

 

Pres. Lattanzi, Est. Prosperetti – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Siciliana.

 

Ticket sanitario – esenzione per i minori accolti in casa-famiglia o comunità-alloggio – estensione dell’esenzione ai minori in regime di affidamento familiare e affidamento preadottivo – equivalenza delle misure di sostegno all’infanzia – violazione dei princìpi di legge statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica” – insussistenza.

 

Sono infondate le censure di violazione dell’art. 17della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che allarga la platea dei beneficiari dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, includendo i minori affidati dall’autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per i primi due anni di presa in carico, per ritenuta violazione dei princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, Cost., per aver introdotto un ulteriore livello di assistenza sanitaria rispetto a quella nazionale, che è informata al rispetto del principio sancito dall’art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), secondo cui sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini di età inferiore ai sei anni di età o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a settanta milioni di lire.

La normativa regionale già prevedeva l’esenzione dal ticket per i minori ospitati in case-famiglia, rientranti nella previsione dell’art. 1, comma 5, della legge della Regione Siciliana 8 novembre 2000, n. 328. Analoga esenzione era prevista dalla legge reg. Siciliana n. 5 del 2009 per i minori ospitati in comunità alloggio ovvero in strutture che, a differenza delle case famiglia, hanno un assetto ricettivo più ampio e più strutturato, ma adempiono alla medesima funzione di accoglienza.

Anche la normativa statale sull’affidamento dei minori, segnatamente l’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), pone in via gradata l’inserimento in una famiglia, in una comunità di tipo familiare, e solo in via residuale, in un istituto di assistenza pubblico o privato, con ciò parificandone le funzioni. La norma regionale oggetto di impugnazione ha specificato la portata dell’intervento socio-assistenziale. Le famiglie ospitanti consentono, infatti, analogamente alle case alloggio e alle case famiglia, l’accoglienza di minori che, temporaneamente o per situazioni di emergenza, non possono permanere presso il nucleo familiare originario e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo.

Per tali ragioni le censure risultano infondate, in quanto l’estensione del beneficio alle famiglie ospitanti ovvero ai casi di affidamento preadottivo non è destinata ad alterare il numero dei beneficiari, altrimenti affidati alle già esonerate case-famiglia e case-alloggio. Conseguentemente deve essere rigettata la censura in ordine alla violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica derivante dalla sottoposizione della Regione Siciliana al piano di rientro da disavanzo sanitario, anche in ragione della natura sociale della spesa.

P.I.D.



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