Deve essere conoscibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione per l’assegnazione del tetto di spesa
Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2018, n. 4986
Pres. Lipari, Est. Santoleri - Laboratorio Analisi Caliò S.a.s. c. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed altri.
Servizio sanitario nazionale - determinazione della spesa sanitaria - tetti di spesa - obbligo di motivazione
E’ fondato il ricorso presentato dalla società appellante - che esegue, in regime di accreditamento, prestazioni sanitarie specialistiche per il Servizio Sanitario della Regione Calabria - avverso l’accordo contrattuale, ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, stipulato tra la medesima e la ASP di Cosenza, con la quale quest’ultima ha attribuito alla Società appellante un tetto massimo annuo per il 2014 (pari ad euro 137.107,54) di gran lunga inferiore a quello stabilito per la stessa in sede di programmazione regionale (alla quale era stato assegnato un budget lordo, comprensivo quindi anche dei ticket, per l'anno 2014 di Euro 196.698,00).
E infatti, nonostante l’assegnazione del tetto di spesa abbia natura di atto di programmazione, e non sia dunque sottoposto ad un particolare obbligo di motivazione, deve comunque essere possibile ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione per la sua individuazione. Nello specifico, devono essere resi noti i criteri, anche matematici, utilizzati per la fissazione del minor budget, specie se la riduzione del tetto di spesa sia stata effettuata in modo differenziato a seconda degli operatori accreditati.
G.B.