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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Velletri, Ordinanza n. 17107/2018, L'erogazione per equivalente dei trattamenti per gravi condizioni che l’Amministrazione non è in grado di offrire

L’erogazione per equivalente dei trattamenti per gravi condizioni che l’Amministrazione non è in grado di offrire.

 

Trib. Lav. Velletri, ord. 13 novembre 2018, n. 17107

 

Est. C. Silvestrini – P.F., C.C. e P.G. (Avv.ti Loredana Mollica Poeta e Filippo Iannucci) c. ASL Roma 6 Albano Laziale 

 

Disturbo dello spettro autistico – Diritto al trattamento individualizzato a carico del SSN – Diritto alla salute – diritto finanziariamente condizionato –

Discrezionalità – Non sussiste – Condanna del SSN all’erogazione del trattamento – Requisiti – Evidenza scientifica – Idoneità terapeutica –Efficacia e appropriatezza del trattamento – Rispetto della dignità della persona – minori affetti da disturbo dello spettro autistico - trattamento riabilitativo ABA – sussistenza dei requisiti.

 

Il diritto alla salute è finanziariamente condizionato, nel senso che la discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai princìpi e ai diritti fondamentali deve necessariamente incontrare il limite delle risorse finanziarie disponibili. Nei sistemi costituzionali contemporanei non sussiste garanzia di effettività e di rispetto per i diritti fondamentali fuori da un determinato equilibrio di bilancio democraticamente fissato, che garantisca la sostenibilità e la durata dei diritti medesimi e che coordini i conti tra risorse e prestazioni e tra le generazioni presenti e quelle future.

I requisiti richiesti dalla legge per porre a carico del servizio sanitario il rimborso di una terapia sono i seguenti:

a) la sussistenza di evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute a livello individuale o collettivo, tenuto conto anche delle risorse impiegate;

b) la corrispondenza della terapia alle necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale, cioè il principio della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

c) il soddisfacimento del principio dell'efficacia e dell'appropriatezza o, in alternativa, la positiva dimostrazione dell’efficacia della terapia tramite evidenze scientifiche disponibili;

d) la corrispondenza tra le condizioni cliniche del soggetto richiedente e la terapia richiesta;

e) l’assenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze (con la precisazione che la dimostrazione della insussistenza di tale requisito «negativo» della fattispecie gravava sull’Amministrazione);

f) la conformità rispetto al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse sia sotto il profilo dell’efficiente utilizzo delle risorse sia sotto il profilo dell’efficiente modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza (nel senso della possibilità per l’Amministrazione di provare l’insussistenza di tale requisito).

Il trattamento riabilitativo ABA risponde a tali requisiti nei confronti dei minori con disturbo dello spettro autistico.

P.I.D.



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