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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 16/2018, Il limitato valore del diploma di 'massofisioterapista' inidoneo all'iscrizione alla facoltà universitaria di fisioterapista

Il limitato valore del diploma di “massofisioterapista” inidoneo all’iscrizione alla facoltà universitaria di fisioterapista

 

Cons. Stato, A.P., 9 novembre 2018, n. 16

 

Pres. Patroni Griffi, Est. Rel. Sabatino -  Università Politecnica delle Marche (Avv.to Lucchetti) c. S. G., D. F. e L. M. (Avv.to Leone) e CEM Comitato europeo massofisioterapisti (Avv. Cantile) – Università degli Studi di Torino (Avvocatura Generale dello Stato) e con l’intervento di A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti (Avv.ti Lamberti e Corian).

 

Il diploma per l’ingresso nel mondo universitario ha durata quinquennale – il titolo di fisioterapista è un corso universitario – l’equipollenza del diploma massofisioterapista al diploma di fisioterapista ha finalità transitoria e limitata – il diploma di massofisioterapista non è equivalente con il diploma di scuola secondaria superiore – il diploma di massofisioterapista non esenta dal superamento della prova di sbarramento di accesso di cui all’art. 4 l. 264 del 1999 – la plurifunzionalità della prova selettiva coinvolge interessi generali – il diploma di massofisioterapista può valere ai limitati fini della riconversione creditizia.

 

Nell’attuale quadro normativo, discendente dal combinato disposto di cui all’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 (relativo alla natura universitaria dei corsi di laurea volti al conseguimento dei titoli per lo svolgimento delle professioni sanitarie ausiliarie: tra le quali si iscrive quella di fisioterapista), con l’art. 2 lett. g) della l. 53/2003, l’art. 6 DM. 22 ottobre 2004, 270 e il d.lgs. 226 del 2005, nonché il DPR 89 del 2010, il diploma di scuola secondaria superiore costituisce “titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario” per ogni studente che, per la prima volta, chiede di essere accolto nel sistema di formazione universitaria, restando escluso che il diploma di massofisioterapista (nonostante il disposto dell’art. 1 del D.M. 27 luglio 2000), possa considerarsi equipollente a quello necessario all’iscrizione universitaria.

In proposito il riconoscimento dell’equipollenza, operato dall’art. 4 comma 1 della L. 42 del 1999, “dei diplomi e degli attesati conseguiti in base alla precedente normativa che abbiano permesso l’iscrizione nei relativi albi professionali o l’esercizio dell’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo” –tra i quali si iscrive il diploma di massofisioterapista (disciplinato dalla l. 403/71) – “ai diplomi universitari di cui all’art. 6 comma 3 d.lgs. 502 del 1992” (relativo alle professioni sanitarie ausiliarie tra le quali figura quella di fisioterapista), non va inteso sine die, avendo finalità transitoria e perciò limitata ai soli titoli conseguiti fino all’entrata in vigore della “nuova disciplina” della professione di fisioterapista (coincidente con l’entrata in vigore dello stesso art. 4 comma 1 della L. 42 del 1999). La disposizione in esame è intesa a sanare le situazioni precedenti all’entrata in vigore della citata disciplina di regolamentazione della professione di fisioterapista, militando in tal senso il dato testuale della norma, che, nell’utilizzare il participio passato: titoli “conseguiti” e nel riferirsi alla “precedente disciplina”, esclude dal campo di azione della norma l’equipollenza dei diplomi conseguiti successivamente al 1999.

Peraltro la durata solo triennale del corso regionale per il conseguimento del diploma di massofisioterapista, non ammette l’equivalenza di quel percorso formativo a quello che culmina con il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che ove – diversamente – consentita costituirebbe “una derivazione non minima dai principi che regolano la materia”.

Il diploma di massofisioterapista, anche ove fosse accompagnato da un diploma di scuola secondaria superiore, comunque, non consente al candidato studente universitario di iscriversi al corso di laurea in fisioterapia in anni successivi al primo, senza il necessario superamento della prova di sbarramento ai corsi di laurea ad accesso programmato di cui all’art. 4 l. 264 del 1999, tra i quali figura quello di fisioterapia. Ciò in relazione alla plurifunzionalità dell’istituto selettivo, che assicura: vuoi la sussistenza di requisiti di cultura pre-universitari dello studente che aspira ad accedere - per la prima volta - al sistema universitario, vuoi un livello d’istruzione adeguati alle capacità formativa degli atenei (funzionale al raggiungimento di elevati livelli di professionalità) e vuoi, infine, la circolazione - nell’ambito dell’Unione Europea - delle qualifiche conseguite funzionali al diritto di stabilimento dei professionisti, che presuppongono – però – standard elevati di formazione universitaria, condizionando il reciproco riconoscimento dei titoli accademici. Tale polifunzionalità della prova di accesso, trascende la semplice valutazione dei requisiti posseduti dal singolo partecipante, involgendo interessi generali, che non consentono di ritenere il diploma di massofisioterapista quale titolo idoneo all’esenzione dalla prova selettiva.

Il diploma di massofisioterapista – al più – potrà valere nell’ambito della riconversione creditizia solo dopo che il candidato sia stato ammesso alla frequenza universitaria, che presuppone il possesso del diploma di scuola superiore e l’esito positivo della prova di sbarramento.

 

L.M.P.



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