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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Napoli, Sentenza n. 8156/2018, Sulla risarcibilità del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione

Sulla risarcibilità del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione

 

Tribunale di Napoli, sezione II, 24 settembre 2018, n. 8156

 

Mancata acquisizione del consenso informato – Intervento eseguito a regola d’arte -  Esito fausto ma – Complicanze non riconducibili ad errori medici  - Danno biologico – Non sussiste - Scelta diversa ove l’informazione fosse stata fornita -  Onere della prova – Paziente.

 

Mancata acquisizione del consenso informato – Intervento eseguito a regola d’arte -  Esito fausto ma – Complicanze non riconducibili ad errori medici  - lesione del diritto all’autodeterminazione - Danno non patrimoniale – sussiste – non necessita di specifica prova.

 

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Napoli ricorda che l’assenza di consenso informato non può determinare il risarcimento del danno alla salute, laddove gli interventi sanitari siano stati correttamente eseguiti, il danno biologico lamentato dal paziente sia dunque conseguenza “normale” dell’intervento eseguito e il malato non provi che, se avesse saputo del possibile sostanziarsi di quelle prevedibili e normali eventualità, non avrebbe acconsentito al trattamento.

Tuttavia, i giudici, ricordato che il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e che che dalla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell’obbligo di acquisire un consenso informato valido, deriva, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, un danno conseguenza autonomamente risarcibile, costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso psichicamente e fisicamente, precisano che siffatto danno non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (sulla stessa scia, Cass. ci.v, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11749).

 

N.P.



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