Malfunzionamento dei macchinari e responsabilità medica
Cassazione civile, sez. III^, 30 ottobre 2018, n. 27449
Pres. Frasca, Cons. Rel. Porreca –Assicuratrice Milanese S.p.a. (Avv.ti Tiziano, Ferrari) c. F.P. (avv. Romanelli), P.C.
Responsabilità professionale del medico - malfunzionamento dei macchinari – onere probatorio a carico del medico – mancato controllo corretta operatività del macchinario – condotta colposa del medico – sussiste.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata causa del danno, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Tale predetto onere va distinto dall’ulteriore accertamento richiesto, avente ad oggetto la condotta colposa del medico, rispetto al quale spetta al convenuto provare di aver adempiuto correttamente la propria prestazione. Sul punto si rileva che il malfunzionamento dei macchinari non esclude l’assenza di colpa del medico, dovendo quest’ultimo provare di aver controllato la loro corretta operatività. Peraltro l’eventuale responsabilità della clinica come “custode” non esclude la colpa imputata al medico per mancato controllo (diretto o indiretto) dei macchinari.
S.M.S.