Appello di trenta Costituzionalisti su:
REGIONALISMO DIFFERENZIATO, RUOLO DEL PARLAMENTO
E UNITA’ DEL PAESE
Siamo fortemente preoccupati per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, luogo di tutela degli interessi nazionali.
Le ulteriori forme di autonomia non possono riguardare la mera volontà espressa in un accordo tra Governo e Regione interessata, avendo conseguenze sul piano della forma di Stato e dell’assetto complessivo del regionalismo italiano.
Nel testo dell’articolo 116, terzo comma, come introdotto dalla riforma costituzionale del 2001, si prevede “una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119” e che “La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.
Questa disposizione va letta coerentemente con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica e con la funzione propria del Parlamento di tutelare gli interessi di tutti i cittadini e di tutte le Regioni.
In assenza di una legge generale che stabilisca le condizioni del regionalismo differenziato e che eviti un’attuazione disordinata dello stesso, e in assenza di ogni dibattito preliminare, è importante sottolineare come lo stesso articolo 116 terzo comma presupponga un ruolo positivo del Parlamento nella definizione del regionalismo differenziato.
I parlamentari, come rappresentanti della Nazione, devono essere infatti chiamati a intervenire, qualora lo riterranno, anche con emendamenti sostanziali che possano incidere sulle intese, in modo da ritrovare un nuovo accordo, prima della definitiva votazione sulla legge.
L’approvazione parlamentare di cui all’articolo 116 comma 3 nulla ha a che vedere con l’articolo 8 della Costituzione sui culti acattolici; né ha alcun senso ricondurre questo procedimento alla legge di ratifica di trattati internazionali. Anche nell’approvazione dei primi Statuti del 1972 il Parlamento svolse un ruolo incisivo. La fisionomia delle regioni, infatti, riflette quella dell’intero Paese e non riguarda solo i singoli governi regionali.
L’approvazione parlamentare non può essere meramente formale; la previsione della legge nell’articolo 116, comma 3 della Costituzione è posta a garanzia che l’autonomia negoziata dalle regioni richiedenti si inserisca armonicamente nell’ordinamento complessivo della Repubblica. Il ruolo del Parlamento, nell’articolo 116, è finalizzato a tutelare le istanze unitarie a fronte di richieste autonomistiche avanzate dalle Regioni che possono andare proprio in danno a tali istanze unitarie.
Per questo facciamo appello al Presidente della Repubblica, ai Presidenti e componenti delle Camere affinché garantiscano il ruolo del Parlamento anche rispetto alle esigenze sottese a uno sviluppo equilibrato e solidale del regionalismo italiano, a garanzia dell’unità del Paese.
Hanno ancora aderito:
Carlo Amirante, già Università di Napoli Federico IIFrancesca Angelini, Università di Roma La SapienzaGaetano Azzariti, Università di Roma La SapienzaFelice C. Besostri, già Università di MilanoPaolo Bonetti, Università di Milano BicoccaGaetano Bucci, Università di BariAlfonso Maria Cecere, Università di Napoli Federico IIMatteo Cosulich, Università di TrentoEnrico Cuccodoro, Università del SalentoMichele Della Morte, Università del MoliseGiovanna De Minico, Università di Napoli Federico IIMarida Dentamaro, Università di BariEmma A. Imparato, Università di Napoli L'OrientaleFederica Fabrizzi, Università Telematica Internazionale UninettunoGiovanni Luchena, Università di BariGianfranco Macrì, Università di SalernoFrancesco Marone, Università Suor Orsola BenincasaRoberto Mastroianni, Università di Napoli Federico IIPaolo Passaglia, Università di PisaAndrea Pierini, Università di PerugiaMarco Plutino, Università di Cassino e del Lazio MeridionaleOtto Pfersmann, Ecole des Hautes Etudes en Sciences SocialesSaverio Regasto, Università di BresciaAlessandro Sterpa, Università della TusciaVittorio Teotonico, Università di BariVeronica Valenti, Università di Parma
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