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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 249/2018, Le strutture di supporto alle scuole di specializzazione regionale devono necessariamente essere accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario regionale

Pres. Lattanzi, Est. Amato – Presidente del Consiglio (Avvocatura dello Stato) c. Regione Lombardia (Avv. Pio Dario  Vivone). 

Scuole di specializzazione –– Rete formativa regionale - Regione Lombardia –– Collegamento con strutture di supporto pubbliche e private – Accreditamento e convenzione con il SSN – Necessità –Interpretazione conforme– Non fondatezza della questione.

Il d.m. MIUR 13 giugno 2017, n. 402, adottato di concerto con il Ministro della salute, nel dare attuazione all’art. 20, comma 3-bis, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, consente alle scuole di specializzazione di avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private di specialità diversa da quella di sede, dette “strutture complementari”, solo attraverso specifiche convenzioni e purché si tratti di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. L’art. 1, comma 1, lett. b), della l. reg. Lombardia n. 33 del 2017, nel prevedere che le scuole di specializzazione devono fondarsi su una rete formativa composta di strutture universitarie e di strutture del servizio sociosanitario regionale, le quali devono possedere gli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale, deve essere interpretato conformemente a Costituzione, nel senso di recepire i principi indicati dal d.lgs. n. 368 del 1999, attuati dal decreto interministeriale n. 402 del 2017, così limitando le strutture complementari a quelle accreditate e contrattualizzate con il SSN. Interpretata in questo senso, la legge regionale resiste alle censure proposte dal Governo con ricorso diretto alla Corte costituzionale.

P.I.D.



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