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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR Sentenza n. 38/2019, Il Comune può negare l’autorizzazione all’apertura di una farmacia in determinate strade, anche se all’interno della zona di pertinenza, al fine di garantire una migliore assistenza farmaceutica,.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 38

- Pres. Scudeller - Est. Russo - Rosaria Marziani (Avv. L. D. Perifano) contro Casalnuovo di Napoli (Avv.ti M. L. Errichiello e L. Schiavone).

 

Farmacia - Pianta organica - Zona di pertinenza - Scelta ubicazione farmacia - Mancata autorizzazione - Prevalenza esigenze di assistenza farmaceutica

 

Il Comune può negare l’autorizzazione all’apertura di una farmacia in determinate strade, anche se all’interno della zona di pertinenza, al fine di garantire una migliore assistenza farmaceutica,.

La farmacista ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione ad aprire la farmacia in un locale situato all’interno della sua zona di esclusiva pertinenza e posto a distanza di duecento metri da altro esercizio. Il Comune ha negato l’autorizzazione, in quanto la Delibera di Giunta Comunale che aveva istituito la suddetta sede, pur contemplando la via indicata dalla farmacia nell’ambito della zona ad essa assegnata, individuava due specifici assi viari per l’ubicazione della farmacia. Tale diniego è stato impugnato.

Il TAR ha respinto il ricorso, affermando, in via generale, che “alla stregua della richiamata disciplina di settore non potendosi escludere che, al fine di soddisfare in modo più equilibrato le esigenze degli abitanti della zona, l’Amministrazione scenda più nel dettaglio nell’ambito della potestà pianificatoria rimessa alle sue cure”.

A giudizio del TAR “la evocata libertà di scelta del farmacista all’interno del perimetro della zona assegnata non è assoluta, potendo essere limitata dal potere di pianificazione dell’Amministrazione comunale, che persegue l'obiettivo di garantire a tutti i potenziali utenti del servizio parità di condizioni di accesso al medesimo, attraverso una equa distribuzione delle farmacie sul territorio”.

La sentenza trova in alcuni precedenti giurisprudenziali, pur non richiamati, una base  (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2014, n. 4705). Il TAR ha ritenuto di assoluta preminenza la tutela della salute ex art. 32 Cost. nel bilanciamento con altre disposizioni costituzionali (art. 42 Cost.), assegnando al Comune la valutazione in concreto di tale bilanciamento. È da rilevare, tuttavia, che le disposizioni legislative che disciplinano il complesso istituto della pianta organica non prevedono esplicitamente un potere siffatto: una volta delimitata il perimetro della zona assegnata, la legge prevede l’obbligo di posizionarsi all’interno di essa e di porsi a una distanza di almeno 200 metri da altre farmacie.

P.C.



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