Log in or Create account

FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Ufficio elettorale centrale nazionale, Sentenza del Spese sanitarie 'per cure transfrontaliere': riaffermata la giurisdizione del G.A. ed escluso il rimborso delle spese per cure sperimentali non rientranti nei LEA.

Spese sanitarie “per cure transfrontaliere”: riaffermata la giurisdizione del G.A. ed escluso il rimborso delle spese per cure sperimentali non rientranti nei LEA.

 

CdS sez. III, 11 ottobre 2018, n. 5861

Pres. Frattini, Est. Rel.  Calderoni - Asl Roma 2 (Avv.ti Dell’Orso e Micheli) c. omissis (Avv.to Celli).

 

Cure transfrontaliere - Rimborso delle spese - Diniego - Esercizio di potere discrezionale - Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Obbligo di motivazione rafforzata del diniego – Inesigibilità del rimborso di spese non preventivamente autorizzate

Il provvedimento di diniego al rimborso delle spese per “cure transfrontaliere” costituisce esercizio di potere discrezionale attinente all’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “in materia di pubblici servizi” allorché l’amministrazione rifiuti la prestazione sanitaria richiesta dal privato con l’esercizio – anche mediato – di un potere autoritativo e all’esito di un procedimento ad istanza di parte, rimanendo irrilevante che nel caso di specie si verta in materia di diritti incomprimibili e non degradabili, in quanto l’evoluzione del quadro normativo che viene in rilevo (dall’art. 33 comma 1 d.lgs. 80/98, modificato dalla l. 205/2000 e ridisegnato dalle Sentenze della Corte Cost. 204/2004 e 191/2006, per giungere all’art. 7, comma 1, del c.p.a.) ha condotto alla concentrazione in capo all’unico giudice (quello amministrativo) della tutela di diritti e interessi con il solo limite dell’esercizio anche mediato del potere amministrativo.

Ciò posto e nel merito il diniego al rimborso sottoposto al sistema di “autorizzazione preventiva” (di cui all’art. 9 comma 1 della Direttiva 2011/24/UE attuata in Italia con il D.lgs. 38/2014) “non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei pazienti” e in ogni caso gli Stati membri devono assicurare che le decisioni in ordine al rimborso dei costi per l’assistenza transfrontaliera “siano debitamente motivate” (art. 9 comma 4 Direttiva 2011/24/UE). L’onere motivazionale rafforzato del diniego al rimborso delle cure transfrontaliere, come indicato dalla “Linee guida” in materia e come già previsto dalla nota tecnica n. 10299 del 10.4.2014 inviata dal Ministero della Salute alle Regioni, oltre ad avere ad oggetto la specifica indicazione dei centri ove il trattamento può essere eseguito nel territorio nazionale deve anche indicare se tale trattamento possa essere prestato “entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico” riportando il numero di giorni entro cui la prestazione può essere fornita da tale centro.

In ogni caso va ribadita l’inesigibilità del rimborso delle spese sostenute prima della presentazione dell’istanza di rimborso, salvo non si provi l’eccezionale gravità ed urgenza delle cure svolte all’estero, o la necessità verificatasi durante la temporanea dimora all’estero dell’assistito, che sia stato impossibilitato ad utilizzare la Tessera Europea per assicurazione malattia (TEAM).

L.P.



Execution time: 17 ms - Your address is 3.135.247.219
Software Tour Operator