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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 8250/2018, Spese sanitarie 'per cure transfrontaliere': riaffermata la giurisdizione del G.A., precisati gli aspetti procedimentali della richiesta di rimborso

Spese sanitarie “per cure transfrontaliere”: riaffermata la giurisdizione del G.A., precisati gli aspetti procedimentali della richiesta di rimborso ed esclusione nel caso di cure sperimentali non rientranti nei LEA.

 

TAR Lazio, Sez. III Quater, 20 luglio 2018, n. 8250

Pres. Sapone, Est. Rel.  Santini - omissis (Avv.to Falcone) c. Asl Roma 2 (Avv.ti Dell’Orso e Micheli).

 

Cure transfrontaliere - Rimborsi delle spese - Esercizio di potere autoritativo dell’Amministrazione - Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo - Sussistenza di precisi oneri di allegazione documentale - Valutazione delle strutture sanitarie sulle domande di rimborso . Discrezionalità tecnica - Limiti al sindacato - Cure sperimentali che non rientrano nei LEA - Non rimborsabili

La forte procedimentalizzazione dell’iter amministrativo di rimborso e la spiccata discrezionalità in capo all’amministrazione deputata decidere sull’istanza di rifusione delle spese sanitarie “transfrontaliere” consentono di riaffermare la sussistenza di un potere autoritativo della PA e dunque la giurisdizione del G.A.

Richiamando il disposto dell’art. 10 del d.lgs. 38/2014, va affermato che sussistono precisi oneri di allegazione documentale in capo al richiedente il rimborso delle spese “per cure transfrontaliere” (recte: certificazione medica, indicazione diagnostica o terapeutica e prestazione sanitaria di cui si intende usufruire) la cui carenza – anche in virtù del principio di autoresponsabilità – esclude il vizio di carenza di istruttoria del provvedimento di diniego al rimborso.

Peraltro, l’accertamento condotto dalle strutture sanitarie deputate a decidere sulle domande di rimborso è espressione della c.d. discrezionalità tecnica, fondata sulla base di cognizioni di scienza medica e specialistica, che il Tribunale ritiene censurabili esclusivamente in presenza di vizi logici della motivazione che evidenzino un'inattendibilità metodologica o nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, di palese travisamento dei fatti, di omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di evidente non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.

In ogni caso, richiamando l’art. 8 del d.lgs. 38/2014, non possono essere rimborsate le spese per un percorso terapeutico (oncologico) all’estero data la sua natura sperimentale, estranea ai LEA.

L.P.



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