Per moltissimi anni la dottrina ha elaborato teorie, più o meno complesse, sul rapporto tra ordinamento interno e ordinamento eurounitario, analizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale e, alla luce del “rapporto a distanza” instauratosi tra le due Corti, tentando di ricostruire l’azionabilità o meno della teoria dei controlimiti, in quali termini ed entro quali confini. Ultimamente, poi, questo tema è stato oggetto di un profluvio di scritti, specie dopo la sent. n. 238 del 2014, dove la Consulta, come noto, ha attivato per la prima volta la barriera dei controlimiti, sia pure avverso un ordinamento diverso da quello sovranazionale. Il tema, in seguito, è stato oggetto di ulteriori approfondite analisi con riferimento alla notissima vicenda Taricco, che ha stimolato le riflessioni più disparate da parte della dottrina, costituzionalistica e non, e che continua a suscitare l’interesse di molti studiosi in merito a tutta una serie di questioni aperte: dal perimetro stesso dei controlimiti, alla definizione del concetto di identità costituzionale, all’individuazione dei diritti e dei principi in esso ricompresi, alla sua coincidenza o meno con quello di identità nazionale ex art. 4.2 TUE, e così via. Di recente, poi, intrecciandosi con la sent. 238 del 2014 e le pronunce rese sul caso Taricco, la Corte costituzionale ha affrontato anche un’altra questione di fondamentale importanza, sia pure con esiti, al momento, non del tutto prevedibili, che investe la ricostruzione del rapporto tra i due ordinamenti che qui ci occupano e il ruolo che giocano, o dovrebbero giocare, i diversi giudici coinvolti nel processo di integrazione europea. Mi riferisco, in particolare, al problema della tutela dei diritti e principi fondamentali riconosciuti e garantiti sia a livello eurounitario, sia a livello statale, abbiano essi, o meno, lo stesso nomen, che, come lo stesso giudice costituzionale Marta Cartabia ha avuto modo di sostenere, in “questa recente fase dei rapporti tra corti nazionali e Corte di giustizia si raccorda idealmente con la genesi della garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento dell’Unione (allora Comunità europea)”… (segue)
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