
Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il regolamento UE n. 1141/2014 del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, che ha sostituito la precedente normativa (regolamento n. 2004/2003, successivamente modificato dal regolamento n. 1524/2017). Il regolamento del 2014 ha suscitato un certo interesse in dottrina, anche da parte di chi scrive, soprattutto nella fase antecedente alla sua approvazione o coincidente con essa, anche per talune analogie che molti commentatori hanno rilevato con la coeva normativa italiana partiti politici (decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014). Non è stata invece prestata analoga attenzione momento dell’entrata in vigore del regolamento europeo. Eppure, la campagna elettorale per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo di maggio 2019 è la prima cui i partiti politici europei partecipano come soggetti configurati secondo le nuove regole. Regole che quindi, dato l’approssimarsi dell’appuntamento elettorale, vale certamente la pena di prendere in esame e commentare. In particolare, questo scritto si concentra sulle norme relative allo status del partito politico europeo e sui requisiti necessari per ottenerlo, sorvolando invece sugli aspetti connessi al finanziamento pubblico e privato, per i quali si rimanda ad altri autorevoli contributi. Come è noto, e come si evince dai considerando, il regolamento UE n. 1141/2014 è stato approvato nell’intento di consentire ai cittadini europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell’Unione, in attuazione di quanto sancito dall’art. 10 par. 4 TUE e dall’art 12 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Ciò considerato, il regolamento del 2014 attribuisce ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche ad essi affiliate, nel rispetto di determinati requisiti e condizioni che verranno qui di seguito sinteticamente esaminati, uno status giuridico europeo che prevede l’attribuzione della personalità giuridica europea. I partiti politici europei, infatti, devono poter diventare soggetti attivi nell’esercizio della democrazia rappresentativa nell’Unione e, in particolare, devono essere in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (considerando n. 27). A tal fine, devono poter ricevere un finanziamento a carico del bilancio dell’Unione, nonché essere destinatari di donazioni private, a condizione che non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici, in particolare, partiti politici o candidati nazionali, né campagne referendarie (considerando n. 28). Per questo, buona parte delle disposizioni del regolamento sono dedicate alle condizioni di ammissibilità al finanziamento pubblico e ai requisiti di pubblicità e trasparenza della contabilità dei partiti e delle fondazioni, con particolare riferimento alle donazioni private. Va sottolineato che i partiti politici europei non sono autorizzati a designare candidati alle elezioni nazionali né a quelle del Parlamento europeo, e neppure possono partecipare a campagne referendarie, poiché tali prerogative restano di competenza dei partiti politici nazionali (considerando n. 18). Da un lato, quindi, il regolamento intende rafforzare l’identità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche ad essi collegate, considerandoli a buon diritto veicoli della democrazia rappresentativa nell’UE; dall’altro, però, il regolamento non modifica il rapporto di subalternità dei partiti politici europei rispetto agli omologhi nazionali, dalla cui aggregazione peraltro essi sono composti… (segue)
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