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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Cosenza, Sentenza n. 393/2019, La firma apposta sul modulo del consenso informato prova che l’intervento è stato consentito

La firma apposta sul modulo del consenso informato prova che l’intervento è stato consentito

Tribunale di Cosenza, sez. II, sent. 25 febbraio 2019, n. 393

 

Dott.  F.  Piro - Ma.  Ma.  Br. (avv. V. Rende), c. Casa di cura Scarnati s.r.l. (avv. P. Micciulli), Dott. Fr. Sa. (avv. G. Vuono), UFG Assicurazioni  s.p.a. (avv.ti G. Clausi e C.F. Clausi)

 

Trattamento medico chirurgico - Consenso informato assente ovvero invalido – Arbitrarietà del trattamento - Lesione libertà morale e fisica del paziente - Responsabilità – Sussiste.

 

Rischi oggettivi e tecnici - Portata dell'intervento - Inevitabili difficoltà - Eventuali rischi prevedibili – Obbligo di includerli nella informazione da rendere al paziente – Sussiste.

 

Esiti anomali dell’intervento – Obbligo di includerli nella informazione da rendere al paziente – Non sussiste.

 

Trattamento medico chirurgico – Modulo consenso informato sottoscritto – Trattamento consentito - Responsabilità – Non sussiste.

 

Nella pronuncia, il Tribunale, sulla scia di quanto statuito da granitica giurisprudenza sul punto, ribadisce che, poiché il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, il paziente non deve considerarsi in una posizione di "soggezione" su cui il medico può "ad libitum" intervenire e che, consequenzialmente, il medico, per poter esercitare l'attività cui è abilitato, abbisogna del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi, salvo i trattamenti obbligatori ex lege, ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e l'intervento medico risulti urgente ed indifferibile al fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute.

 

Poste queste premesse, la sentenza precisa che la mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.

Quanto al di esso contenuto, nella pronuncia si legge che il consenso informato (personale del paziente o di un proprio familiare) concerne i rischi “oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell'arte della disciplina” e ha ad oggetto la portata dell'intervento, le inevitabili difficoltà, gli eventuali rischi prevedibili.

 

Al contrario, l’informazione non deve avere ad oggetto gli esiti anomali dell’intervento, ricollegabili ad una situazione soggettiva del paziente non prevedibile con i mezzi diagnostici a disposizione.

 

Nel caso concreto, il giudice, sulla base del fatto che documentazione in atti emergeva la sottoscrizione del modulo col quale il paziente aveva autorizzato i chirurghi operatori a intervenire, ha ritenuto che il consenso fosse stato prestato: in particolare, il Tribunale ha specificato che l'apposizione della firma cristallizza “una piena conoscenza di quanto contenuto nel modulo, nonché una consapevolezza di tutte le conseguenze connesse all'intervento”.

N.P.



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