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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR Sentenza n. 487/2019, Accesso alla documentazione sanitaria e diritto di difesa

Accesso alla documentazione sanitaria e diritto di difesa

TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 7 marzo 2019, n. 487

 

Pres. A. De Zotti – Est. O. Marongiu – Omissis c. INAIL e altri    

Diritto di accesso alla documentazione sanitaria – Diritto di accesso alla cartella clinica – Diritto di difesa – Art. 24 Cost. – Dati sensibili – Diritto del richiedente di rango almeno pari – Sussiste.

 

Il Tar Lombardia, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia (si veda, ex multis, Cons. St., n. 1896/2005; Tar Lazio, Roma, n. 10620/2006), afferma che, in caso di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l’art. 60 del D.lgs. n. 196 del 2003 prevede che l’accesso è possibile se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.

Nel caso di specie, in particolare, il Collegio riconosce il diritto di una società di accedere alla cartella clinica e agli atti relativi al riconoscimento della malattia professionale concernenti un ex dipendente della società medesima a fronte dell’esigenza di far valere il diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall’art. 24. L’indisponibilità della documentazione richiesta, infatti, impedirebbe alla società di far valere in giudizio le proprie ragioni – e più specificamente l’insussistenza di un nesso di causalità tra la malattia professionale accertata e l’attività prestata presso la stessa società – con conseguente lesione del predetto diritto di difesa.

 

M.S.B.



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