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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2372/2019, Le modalità d’impiego del personale delle strutture sanitarie non possono essere considerate quale requisito necessario per l’Accreditamento.

Le modalità d’impiego del personale delle strutture sanitarie non possono essere considerate quale requisito necessario per l’Accreditamento.  

Cons. Stato, sez. III, sent., 11 aprile 2019, n. 2372

Pres. Frattini, Est. Veltri – Regione Lazio (Avv. Barone) c. Centro Medico Fisiokinesiterapico S.r.l. e altri (Avv.ti Calcioli e Blasi) c. Commissario Ad Acta Sanità per la Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) n.c. Asl Roma 1 (non costituita) e Asl Roma 2 (Avv. Dell’Orso)

 

Accreditamento - Requisiti ulteriori – Requisiti quantitativi e di qualificazione del personale – Legittimità -  Onere di assunzione personale con contratto a tempo indeterminato - Esclusione ex art. 8 quater d.lgs. 502/1992 –- Rischio di sovracompensazioni –  Rilevazione del parametro del costo del lavoro – Revisione della remunerazione massima – Possibile.

 

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 8 quater comma 4 lett. d) d.lgs. 502/1992, nel prescrivere l’onere ulteriore di “organizzazione interna con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione del personale effettivamente impiegato”, necessario per ottenere l’accreditamento e l’erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del SSN e finalizzato al raggiungimento di finalità sanitarie, non consente al Commissario ad acta - con proprio Decreto - d’imporre all’imprenditore privato la scelta del tipo contrattuale con cui assumere il personale da impiegare presso le strutture che richiedono l’accreditamento, impingendo sulla stabilità occupazionale nel settore sanitario privato, che può trovare idonea tutela in altri e successivi interventi legislativi regionali.

Peraltro, il rischio delle sovracompensazioni dei costi delle strutture sanitarie private, stimati sulla previsione non corretta dell’utilizzo di personale remunerato in base al CCNL, può essere corretto revisionando il parametro del costo del lavoro nelle strutture accreditate e non già intervenendo sui costi effettivamente sostenuti dall’imprenditore, di modo da non condizionare quest’ultimo nella concreta gestione dei rapporti di lavoro sol per conformarsi alla rilevazione del costo del lavoro.

 

L.M.P.



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