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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1410/2019, Il punto sulla natura degli Ospedali c.d. Classificati non equiparabili agli Ospedali Pubblici

Il punto sulla natura degli Ospedali c.d. Classificati non equiparabili agli Ospedali Pubblici.

Cons. Stato, sez. III, sent. 28 aprile 2019, n. 1410

Pres. Frattini, Est. Altavista – IBA Molecular Italy S.r.l., (Avv.ti Cadeddu e Turrini) c. Regione Veneto (Avv.ti Zampieri, Zanon, Manzi) c. Azienda Ulss n.3 già Azienda Ulss 12 Veneziana (Avv. Cacciavillani) c. Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato) n.c. Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (Avv. Cacciavillani)

 

Ospedali Classificati – Natura formalmente privata – Stabile inserimento nel SSN – Vocazione assistenziale di interesse generale – Equiparazione agli Ospedali pubblici – Esclusione – Applicazione della disciplina in materia di appalti pubblici – Sussiste.

 

 

Gli Ospedali Classificati o equiparati in ragione della loro natura formalmente privata, collegata alla loro origine assistenziale religiosa, sono stabilmente inseriti nel sistema del servizio sanitario pubblico sulla base di apposite convenzioni previste dalla speciale legislazione statale sanitaria, seppur distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN e volte a valorizzare la vocazione assistenziale di interesse generale. Tale elemento non è tuttavia sufficiente per equiparare gli Ospedali Classificati a quelli pubblici, ai fini dell’esclusione dell’applicazione della disciplina sugli appalti pubblici. A tal proposito la Sezione del Consiglio di Stato richiama la sentenza del 18 ottobre 2018 CGUE che ha ritenuto come l’esclusione della disciplina in tema di contratti pubblici possa venire in rilevo solo in presenza di contratti stipulati tra due “entità pubbliche” al fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi o tra un’entità pubblica che soddisfa le condizioni per essere qualificata come «amministrazione aggiudicatrice» - ai sensi di tale direttiva 2004/18 - e un soggetto giuridicamente distinto dall’entità suddetta, qualora quest’ultima eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e questo soggetto realizzi la parte essenziale delle proprie attività con l’entità o le entità che la detengono, con ciò escludendo che, a tali fini e in base alla disciplina nazionale, gli Ospedali Classificati possano ritenersi soggetti pubblici.

L.M.P.



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