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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4284/2019, in tema di interscambiabilità dei posti letto (CdS, Sez. III^, 21 giugno 2019, n. 4284)

L’interscambiabilità dei posti letto accreditati afferenti alla medesima “Area Funzionale Omogenea” (AFO) è applicabile esclusivamente in sede di revisione della programmazione sanitaria sull’attribunzione dei posti letto per singola disciplina.

 

CdS, Sez. III^, 21 giugno 2019, n. 4284

 

Pres. Garofoli, Est. Pescatore – L'Associazione Opera Santa Maria della Pace, (Avv. Marchese) c. Commissario Ad Acta Piano di Rientro dai Disavanzi Settore Sanità Regione Abruzzo, Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, (Avvocatura Generale dello Stato)

 

Strutture sanitarie private accreditate – interscambiabilità dei posti letto accreditati afferenti alla medesima area funzionale omogenea (AFO) – utilizzo per la determinazione delle prestazioni remunerabili – non sussiste –  flessibilità del Sistema Sanitario Regionale – programmazione sanitaria e revisione del numero dei posti letto accreditati – impiego dell’area funzionale omogenea (AFO) – sussiste –  valutazione appropriatezza della prestazione - impiego del numero Posti Letto (PL) per singola disciplina accreditata – limite dell’“esclusiva pertinenza specialistica” – sussiste.

 

Le Regioni, che prevedono Aree Funzionali Omogenee (AFO) delle discipline mediche e chirurgiche per le singole strutture sanitarie (anche Ospedaliere) private accreditate, hanno inteso introdurre un elemento di flessibilità della programmazione puntuale per posti letto per specialità e per presidio, evitando che la stessa finisca per ingessare il sistema per lungo tempo, senza corrispondere alle mutevoli esigenze del sistema sanitario. L’esigenza di flessibilità del sistema trova piena applicazione solo attraverso la rimodulazione programmatica delle dotazioni iniziali (di posti letto) e si conforma ad atti di pianificazione rinnovabili nel tempo, alle cui puntuali indicazioni, sino alla loro successiva revisione, gli operatori privati devono giocoforza attenersi. La “flessibilità” non può invece intendersi come facoltà della struttura privata di operare in deroga al numero di posti letto assegnati alle singole discipline, secondo uno schema variabile e non predefinito (interscambiabilità tra le discipline con conseguente piena occupazione e massimo sfruttamento di ciascun posto letto accreditato), rimesso alla sua piena discrezione e, quindi, di ardua previsione e controllo da parte dell’ente regionale.

Ciò comporta che legittimamente la Regione può esigere, per ritenere appropriata e coerente la prestazione sanitaria e dunque rimborsabile, che per ogni giornata di degenza, il numero dei ricoverati corrisponda esattamente alla specifica disciplina di riferimento (per la quale è contemplato un determinato numero di posti letto) e non alla dotazione complessiva dell’area funzionale omogenea, in quanto a ciascun posto letto corrisponde una specifica prestazione di cura (riconducibile alla branca specialistica convenzionata), con un vincolo di “esclusiva pertinenza specialistica”, che costituisce limite alla “producibilità” delle prestazioni a regime di ricovero sui posti letto accreditati.

L.M.P.



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