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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2735/2019, La direzione di strutture complesse multidisciplinari non può essere riservata al solo personale medico. (CdS, Sez. III^, 29 aprile 2019, n. 2735)

La direzione di strutture complesse multidisciplinari non può essere riservata al solo personale medico.

 

CdS, Sez. III^, 29 aprile 2019, n. 2735

 

Pres. Ff. Ferrari, Est. Manzione – Ordine degli psicologi del Lazio, (Avv. Lentini) c. Azienda U.S.L. 103 - Roma/C, (Avv. Mirabile), c. Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (non costituita) e c. Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e degli odontoiatri di Roma, (Avv. Caroleo).

 

Direzione strutture complesse multidisciplinari – garanzia dell’accesso da più e diverse categorie di professionisti  – sussiste – Direzione dell’UOC salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva – prestazioni mediche, psichiatriche e terapie psicologiche – apertura della direzione agli psicologi – legittima – limiti all’accesso alle direzioni multidisciplinari – scelte “macroorganizzative” – atto aziendale.

 

Nell’ambito della direzione delle Strutture Complesse multidisciplinari, tra cui quella della “Tutela salute mentale e riabilitazione nell’et evolutiva” (TSMREE), deve essere privilegiato l’accesso pluricategoriale, non potendosi precludere l’accesso agli psicologi, riservandolo ai soli medici neuropsichiatri. L’Unità Operativa Complessa dedicata alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza in esame non svolge solo prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, ma anche terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico. Ne consegue l’irragionevolezza della scelta di riservare ai soli medici psichiatri l'accesso alla dirigenza della U.O.C. ed escludere da essa gli psicologi, in quanto le funzioni direttive non comportano l'erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l'organizzazione e il coordinamento della sottostante struttura. Né può trarsi alcuna ragione ostativa all’affidamento dell’incarico della Struttura complessa pluridisciplinare ad una pluralità di categorie professionali dall’art. 4 del d.P.R. 484/1997, che si limita ad elencare (solo) le discipline all'interno delle quali devono essere scelte le professionalità a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello, non prescrivendo in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa più discipline debba essere limitata ad un’unica categoria professionale. Pertanto, unico limite all’estensione a più categorie professionali di un avviso pubblico per la selezione del dirigente di un'unità complessa, che comprenda l'erogazione di prestazioni ascrivibili a diverse discipline, è esclusivamente la riconducibilità delle relative categorie professionali a quelle previste dal d. P.R. 484/1997. Nel caso di specie, gli psicologi, essendo ricompresi quale categoria professionale autonoma alla lett. h) del comma 2 del richiamato art. 4 d. P.R. 484/1997, a cui può essere affidato l’incarico di direzione di secondo livello, non possono essere esclusi dall’affidamento dai predetti incarichi di strutture multidisciplinari, salvo che la limitazione alla direzione di tali strutture non sia il frutto di una scelta “macrorganizzativa” posta a monte nell’atto aziendale.

L.M.P.



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