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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3438/2019, in tema di competenza del giudice ordinario sulle nomine dei direttori generali ASL (CdS, Sez. III^, 27 maggio 2019, n. 3438)

Al Giudice Ordinario sono devolute le controversie aventi ad oggetto il mancato inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale.

 

CdS, Sez. III^, 27 maggio 2019, n. 3438

Pres. Frattini, Est. Ferrari –  M.A.B. (Avv.ti Barilati e Gabrielli) c. Ministero della Salute, (Avvocatura Generale dello Stato) e c. GLV (non costituito).

 

Procedimento d’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale – distinzione dal procedimento di nomina a direttore generale - procedura vincolata e ricognitiva dell’esistenza dei requisiti per l’iscrizione – procedura idoneativa e non concorsuale – possesso dei requisiti previsti dalla legge – diritto soggettivo all’iscrizione nell’elenco – giurisdizione del giudice ordinario – sussiste

 

Al fine di individuare il giudice fornito di giurisdizione in materia occorre distinguere le procedure di designazione - da parte dei deputati organi della Regione - all’incarico di direttore generale delle Aziende sanitarie, che comportano l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale di scegliere - tra gli aspiranti - il soggetto cui conferire l'incarico, da quella procedura propedeutica e autonoma - che qui viene in rilievo - che presiede alla formazione dell’Elenco dei soggetti i quali, avendo manifestato la disponibilità̀ a ricoprire l'incarico di direttore generale, abbiano presentato domanda (con i contenuti previsti dalle disposizioni di legge) e risultino in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti dalla legge. L'autonomia di quest’ultimo procedimento rispetto a quello di nomina trova il suo punto di emersione nella circostanza di non essere preordinato alla copertura di determinate vacanze, non essendo preparatorio del procedimento di nomina, bensì di essere diretto alla formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei. Ne consegue che esiste in capo al richiedente un interesse concreto ed attuale all'inserimento nell'elenco, che attesta il possesso dell'idoneità professionale disegnata dalla legge, avente la consistenza del diritto soggettivo, in quanto la legge obbliga l'amministrazione competente ad attuarlo, inserendo nell'elenco tutti coloro che ne hanno i titoli, restando escluso l'esercizio di poteri discrezionali. L'amministrazione che detiene l’elenco (recte: il Ministero della Salute) è chiamata esclusivamente a verificare i presupposti (regolare e tempestiva domanda) e la sussistenza dei requisiti normativamente previsti (diploma di laurea ed esperienza dirigenziale), nello svolgimento di attività̀ vincolata, di carattere meramente ricognitiva, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico della Commissione, quale è quello concernente la verifica dell'esperienza dirigenziale. Ciò incide sul riparto di giurisdizione che deve operarsi sulla base della regola generale secondo cui, allorché sono controversi beni della vita non investiti dal potere amministrativo, la tutela è affidata al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi (Corte cost. n. 204 del 2004).

La novella del 2016 (d.lgs. 171/2016) ha introdotto notevoli elementi di procedimentalizzazione, ai fini del controllo, delle modalità di iscrizione dei candidati nell’elenco dei direttori generali (tenuto non più dalla Regioni, bensì dal Ministero della Salute), prevedendosi rigidi parametri per la valutazione dell’esperienza dirigenziale (art. 1, commi da 7 bis a 7 sexies) e dei titoli professionali (art. 1 commi da 7 bis a 7 quater) valutabili dalla Commissione, la quale deve stabilire se ciascun candidato superi la soglia minima di 70 punti per l’inclusione nell’elenco. La Commissione non procede a una valutazione comparativa tra i richiedenti l’ammissione e il punteggio minimo costituisce una soglia di sbarramento per ciascun istante a garanzia della professionalità e dell’esperienza maturata dai richiedenti. Non è previsto un numero massimo di ammessi all’iscrizione. Non si stila una graduatoria. Questi elementi escludono l’ammissibilità della procedura in esame (anche per come ridefinita nel 2016) ad un concorso, qualificandola piuttosto quale procedura idoneativa, ove l’Amministrazione e la Commissione giudicatrice non esercitano alcun potere amministrativo autoritativo, radicando così la giurisdizione del giudice ordinario.

 

L.M.P.

 



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