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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5617/2019, in tema di revisione periodica dei principi in tema di della pianta organica delle farmacie (Cons. Stato, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617)

Il Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi in tema di pianta organica delle farmacie e ritiene legittima la revisione periodica della stessa

 

Cons. Stato, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617

 

Pres. Garofoli, Est. Santoleri – Farmacia Palmieri (Avv. M Galasso) c. Comune di Aprilia (Avv. M. Sesselego); Farmacia Asole s.n. (Avv.ti L. Giordani e B.R. Nicoloso) c. Comune di Aprilia (Avv. M. Sesselego)

 

Pianta organica delle farmacie – Perimetrazione delle zone – d.l. n. 1 del 2012 - Persiste.

Pianta organica delle farmacie – Revisione periodica – Modifica della perimetrazione - Legittima.

Pianta organica delle farmacie – Finalità – Garantire l’accessibilità a tutti i residenti – Interesse del privato farmacista – Recessivo.

 

La sentenza annotata ribadisce alcuni punti fermi della giurisprudenza amministrativa in tema di pianta organica delle farmacie e della sua revisione periodica.

Anzitutto, dopo aver ribadito la persistenza, anche dopo l’entrata in vigore del d. l .n. 1 del 2012, di uno strumento pianificatorio sovrapponibile all’istituto della pianta organica, afferma che “lo scopo della perimetrazione della zona è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l’ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all’interno di quel perimetro”.

In secondo luogo, ha affermato che questo potere-dovere del Comune di pianificazione territoriale non si esercita una tantum ma può (e se del caso deve) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, tenuto conto della visione complessiva del territorio propria dell’Ente locale.

Quanto alla concreta localizzazione, il Consiglio di Stato ha ribadito che la finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio di assistenza farmaceutica non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto prive di farmacie, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, “fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma” l’eventualità che le nuove zone istituite con la revisione straordinaria del 2012 incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti.

In sostanza, la sentenza annotata afferma che lo scopo della riforma di cui al d. l. n. 1 del 2012, non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile. La finalità-esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un’ottica complessiva che considera l’intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all’assistenza farmaceutica.

Da ultimo, nonostante l’Amministrazione possa e debba tener conto anche dell’interesse commerciale dei farmacisti già insediati ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, la sentenza ha ribadito che, laddove venga in rilievo l’esercizio di un potere di matrice discrezionale, l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico.

P.C.



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