Con sentenza 25 giugno 2019, n. 160, la Corte Costituzionale ha confermato il proprio precedente orientamento (già espresso con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 49), che aveva sancito il principio di sussistenza di una giurisdizione meramente risarcitoria del Giudice Amministrativo sulle questioni disciplinari sportive (con esclusione di ogni altra tipologia di esercizio della giurisdizione, demolitoria in primis, da parte del Giudice Amministrativo sulle sanzioni disciplinari irrogate dalla Giustizia Sportiva). La questione – per quanto relativamente semplice, laddove riportata al “nocciolo” della stessa (che attiene all’individuazione del punto di giusto equilibrio nel bilanciamento dei vari valori costituzionali in gioco) – presenta inevitabilmente una sua (apparente) complessità, determinata dall’esigenza di individuare un corretto assetto dei rapporti tra l’Ordinamento Sportivo (da una parte) e l’Ordinamento Statale ed Europeo (dall’altra parte). Tale tema è stato oggetto di ampia discussione, negli anni, in dottrina ed in giurisprudenza, tanto da determinare prima l’intervento del Legislatore Statale (con la Legge n. 280/2003) e poi un duplice intervento da parte della Corte Costituzionale (con le richiamate sentenze nn. 49/2011 e 160/2019). Per comprendere, quindi, i termini fondamentali della questione, la soluzione posta (rectius confermata) dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 160/2019, e le criticità di tale decisione, è, quindi, opportuno ricostruire il “quadro di sistema” dei rapporti tra Ordinamento Sportivo e Ordinamento Statale, ricapitolando (in maniera estremamente sintetica) i vari “passaggi” storici in materia: dai principi generali sanciti da dottrina e giurisprudenza, poi oggetto di “codificazione” con la Legge n. 280/2003 (par. I), alla “anomalia” della previsione di una riserva in favore della Giustizia Sportiva per le questioni tecniche e per le questioni disciplinari, come sancita dall’art. 2 della medesima Legge n. 280/2003 (par. II), fino alle due richiamate sentenze della Corte Costituzionale (par. III e IV), percorso che potrà quantomeno facilitare la comprensione delle criticità dell’attuale sistema (par. V).. (segue).
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