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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21939/2019, Contagio Epatite C. Il principio di vicinanza della prova non può essere invocato per ribaltare sull'avversario l'onere probatorio.

Cass. Civ., sez. VI^, Ordinanza del 2 settembre 2019, n. 21939

 

Pres. Dott. Frasca R. – Rel. Dott.ssa Scrima A. – G.E. (avv.ti Minozzi G., Tognon S., Tognon J.) c. Casa di Cura Columbus – Istituto Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù

 

Responsabilità struttura sanitaria - infezione - contagio epatite C - nesso causale - onere probatorio - paziente danneggiato - sussiste;

infezione nosocomiale - omissione o azione sanitari - onere probatorio - criterio di vicinanza della prova – giudizio causale diretto - onere struttura convenuta - non sussiste.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il paziente che agisce in giudizio per la condanna per il risarcimento dei danni dovuti a infezione da HCV (epatite C), in seguito ad intervento, non può invocare il principio di vicinanza della prova, ribaltando sulla struttura convenuta l’onere di provare la preesistenza della patologia all’intervento, ritenendo di non dover dimostrare alcunchè al di fuori dell’intervento subito.

L’esistenza di una tipica infezione nosocomiale non implica l’esistenza di un giudizio causale diretto. La dimostrazione che un certo fatto (l’intervento chirurgico) è idoneo a determinare un certo effetto (infezione da epatite C) non dà luogo alla concreta dimostrazione che quel fatto ha prodotto quell’effetto.

Piuttosto, incombe sul paziente l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento di danno e l’azione o omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, incombe su quest’ultimo l’onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.

È dunque onere del paziente danneggiato provare che la condotta del sanitario è stata la causa del danno, di cui si chiede il risarcimento, secondo il criterio del “più probabile che non”, sicché ove la stessa sia rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata.

S.M.S.



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