
TAR Lazio, Latina, Sez. I, sent. 8 novembre 2019, n. 651
Pres. Est. Vinciguerra – Omissis (Avv. Magliocchetti) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato).
Diritto all’istruzione – Studente disabile – Patologie cognitivo-comportamentali – Piano educativo individualizzato (P.E.I.) – Mancata adozione – Obbligatoria ex lege – Gravi insufficienze in diverse discipline scolastiche – Non ammissione all’anno scolastico successivo – E’ illegittima
Va annullato il provvedimento con cui l’istituto scolastico non ammette all’anno successivo uno studente disabile in relazione al quale non è stato adottato il P.E.I. Quest’ultimo, infatti, deve essere obbligatoriamente adottato nei riguardi di studenti affetti da determinate patologie cognitivo-comportamentali (artt. 12, commi 5 – 8, 13 e 14 della L. n. 104/1992) che, come nella specie, sono state accertate dal Dipartimento di Salute Mentale della U.O.C. di neuropsichiatria infantile. Ne consegue che l’omissione del predetto P.E.I., nei confronti dello studente disabile, rende illegittimo l’eventuale giudizio negativo di valutazione del suo percorso scolastico, reso dall’amministrazione scolastica sulla base di gravi insufficienze riguardanti più discipline.
A.G.P.